Il lavoratore intermittente alterna periodi di lavoro a periodi di inattività mettendosi a disposizione delle esigenze del datore di lavoro.
È un particolare contratto di lavoro subordinato mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione all'occorrenza, secondo le proprie esigenze, nel rispetto di un termine minimo di preavviso.
Per le sue caratteristiche è un contratto particolarmente utilizzato nel settore della ristorazione, dell'alberghiero, del commercio, dello spettacolo e, in genere, nel turismo per la sua estrema flessibilità.
Il contratto di lavoro intermittente può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato.
Inoltre, può essere di due specie: con garanzia di disponibilità, in tal caso il lavoratore assicura la propria disponibilità all'eventuale chiamata del datore di lavoro, ricevendo in cambio, per i periodi in cui non lavora ma resta a disposizione per la chiamata, un indennizzo, cosiddetta indennità di disponibilità.
I datori di lavoro possono ricorrere al lavoro a chiamata solo in determinate ipotesi soggettive o in ipotesi oggettive.
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
Questo contratto può essere utilizzato nel limite il massimo di 400 giornate lavorative nell'arco di tre anni solari.