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I lavoratori a chiamata hanno diritto a ferie e permessi?

Evita Pagano
Evita Pagano
2025-07-24 16:46:56
Numero di risposte : 27
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Se il contratto è stipulato senza l’indennità di disponibilità, il dipendente non matura ferie, permessi e non spetta malattia ma matura comunque il TFR. Se l’obbligo di risposta è previsto dal contratto, invece, il dipendente matura ferie, permessi, spetta la malattia e il Trattamento di Fine Rapporto. In quanto tale, dunque, in generale segue la stessa normativa di un normale contratto subordinato, salvo delle eccezioni. Molti lavoratori assunti con contratto a chiamata si chiedono spesso quali sono le caratteristiche dei contratti intermittenti e se i diritti come ferie, permessi, malattia, ratei di quattordicesima e di tredicesima e TFR sono gli stessi di un normale contratto subordinato. Il lavoratore può dare le dimissioni nel momento in cui ne sente la necessità con il preavviso di 15 giorni. Il datore di lavoro può licenziare, se il contratto a chiamata è a tempo indeterminato, in caso di rifiuto della chiamata se prevista l’indennità di disponibilità, per giusta causa o rispettando il preavviso di 15 giorni in mancanza di giusta causa. Che sia per licenziamento, per dimissioni, per scadenza contratto ed indipendentemente dal motivo della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto al pagamento del Trattamento di Fine Rapporto. Il TFR è una somma corrisposta al lavoratore dipendente alla cessazione del contratto che viene maturata mensilmente durante il periodo lavorativo presso lo stesso datore di lavoro. In riferimento ai contratti a chiamata, il TFR viene accantonato dal datore di lavoro in proporzione alle giornate lavorate e dunque alle chiamate accettate dal lavoratore. Il datore di lavoro o l’azienda è tenuta a liquidare la quota di TFR maturata nell’ultima busta paga.
Giuseppina Serra
Giuseppina Serra
2025-07-24 15:37:56
Numero di risposte : 17
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I lavoratori a chiamata hanno diritto a ferie e permessi. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie. Ciò significa che il godimento delle ferie nei rapporti di lavoro infrannuali può non essere effettivamente fruito, in tutto o in parte, mediante giorni di riposo ma può essere sostituito dalla relativa indennità.