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Come funziona la malattia per un lavoratore frontaliere?

Artemide Martino
Artemide Martino
2025-07-24 19:20:42
Numero di risposte : 13
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Se siete ammalati o avete avuto un incidente, per un certo periodo, continuate a ricevere un salario. Inoltre non potete essere licenziati. Se un membro della vostra famiglia è ammalato e non avete nessuno cui affidarlo, avete diritto a tre giorni di congedo pagati.
Silvia Valentini
Silvia Valentini
2025-07-24 18:03:09
Numero di risposte : 22
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I frontalieri domiciliati in un paese UE / EALS / UK ma assicurati per la malattia in Svizzera sono obbligati a pagare la franchigia minima nonché a scegliere il modello standard. Questo modello consente la libera scelta del medico e consultazioni presso uno specialista. Se scegliete la LAMal, potete decidere se farvi curare in Svizzera o nel vostro Paese di domicilio. In entrambi i casi, per il rimborso si applica la legislazione vigente nel Paese di cura. In Italia, ad esempio, il Servizio sanitario nazionale (SSN) non vi consente di farvi curare in Svizzera, se non in caso di emergenza. La procedura è la stessa di quella prevista per un nuovo frontaliere. L'assicurazione finisce al termine dell’attività in Svizzera, alla scadenza o in caso di revoca del permesso G, al decesso dell’assicurato o in caso di rinuncia all’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se abitate in Italia, Francia, Germania o Austria, avete il diritto di scegliere la vostra assicurazione, vale a dire di assicurarvi in Svizzera o nel vostro paese di residenza. È il cosiddetto diritto di opzione. Non volete assicurarvi in Svizzera? Entro un termine di tre mesi dovete presentare una domanda d’esenzione dall’obbligo di assicurarsi presso il servizio dell’assicurazione malattia del cantone del posto di lavoro. Scaduto tale termine, la Svizzera vi assicurerà automaticamente all’assicurazione obbligatoria. Il diritto di opzione è definitivo. Una volta che avete scelto tra la LAMal e l’assicurazione del vostro paese di residenza, non potete più cambiare idea. Eccezioni: Ricominciate un’attività lavorativa in Svizzera dopo un periodo di disoccupazione nel vostro paese. Perdete lo statuto di lavoratore frontaliere e diventate beneficiario di rendite svizzere. Cambiate paese di residenza. I frontalieri provenienti da uno Stato extra UE / EALS e i componenti della loro famiglia senza attività lucrativa sono soggetti all’assicurazione svizzera su loro richiesta. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dalla data di inizio di validità del permesso G. Scaduto tale termine, la copertura assicurativa comincia al momento dell’affiliazione.
Vania Sanna
Vania Sanna
2025-07-24 16:43:38
Numero di risposte : 11
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Tutti i lavoratori frontalieri che lavorano in Svizzera sono obbligati ad avere un’assicurazione malattia valida dal primo giorno di lavoro. La regola generale è: Lei è assicurato nel paese in cui lavora. Ma per i residenti in Italia esiste un diritto speciale: Il diritto di opzione. Grazie a questo diritto, ha 3 mesi di tempo dall’inizio del lavoro per scegliere: Assicurarsi in Svizzera Oppure restare assicurato in Italia. Una volta fatta la scelta, non potrà cambiarla. L’assicurazione svizzera offre la possibilità di curarsi in Svizzera e in Italia, con un premio fisso ogni mese e una franchigia di CHF 300 adulti. L’assicurazione italiana offre una copertura principale in Italia, con limitazioni per cure in Svizzera. La scelta dell’assicurazione dipende dalla situazione personale, dalle abitudini di cura e dal reddito presente e futuro.