Pertanto se il contribuente non è in grado di dimostrare l'effettiva residenza: continua ad essere assoggettato ad imposizione in Italia sul reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti per l'intero periodo d'imposta, al netto degli oneri deducibili.
se il contribuente è in grado di dimostrare la sua effettiva residenza in Svizzera: solo il reddito che lo stesso ritrae dall'attività professionale svolta in Italia sarà soggetto a tassazione nel nostro Paese.
In ogni caso, se il contribuente effettivamente è residente nella Confederazione Elvetica esiste Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni in base al quale "I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività.
Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa".
Pertanto, avendo dichiarato l'Istante di svolgere l'attività professionale esclusivamente in Italia attraverso una base fissa, il reddito derivante da tale attività è soggetto a tassazione in Italia.
Al riguardo, si ricorda che i compensi dallo stesso percepiti, se erogati da un sostituto d'imposta, debbono essere assoggetti alla ritenuta d'acconto, nella misura del 20%.
L'interpello termina chiarendo che l'eventuale doppia imposizione subita sui redditi in esame sarà eliminata attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta in Svizzera, quale Stato di residenza del contribuente.