La Legge salvaguarda fortemente il lavoratore in malattia, sia sotto l’aspetto della conservazione del posto di lavoro, sia sotto l’aspetto economico in quanto è prevista un’indennità anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa. Sia la conservazione del posto, sia il diritto alla retribuzione durante l’evento, variano in base alla qualifica del lavoratore, alla durata dell’evento e al Contratto Collettivo Nazionale applicato dall’azienda e sono entrambi subordinati ad una serie di obblighi e adempimenti da parte del lavoratore il cui mancato rispetto può comportare conseguenze anche di natura disciplinare da parte del datore di lavoro, fino al licenziamento disciplinare per mancanze.
Il lavoratore deve avvisare della sua assenza immediatamente, anche se si tratta di un solo giorno di malattia.
Il lavoratore, per il tramite del proprio medico curante, deve farsi rilasciare apposito certificato telematico di malattia.
Il lavoratore comunica al proprio datore di lavoro il numero di protocollo del certificato o la copia cartacea del documento stesso entro due giorni dal rilascio.
Durante tutto il periodo di malattia, il dipendente del settore privato deve essere reperibile presso il domicilio indicato nel certificato medico e nelle fasce orarie previste dalla normativa ovvero tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
In caso di guarigione anticipata rispetto alla prognosi inizialmente attribuita, il lavoratore è tenuto a chiedere una rettifica del certificato in corso al proprio medico, al fine di aggiornare il periodo di inabilità al lavoro.
Lo stesso infatti potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico telematico che rettifica la prognosi originaria.
Il lavoratore ha tempo 10 giorni per presentare le proprie giustificazioni all’istituto ed evitare la trattenuta dell’indennità.
Il dipendente è tenuto anche ad avvisare il proprio datore di lavoro del cambio di domicilio o residenza durante la malattia poiché quest’ultimo deve essere sempre a conoscenza del diverso indirizzo di reperibilità.