Quando la discriminazione è reato?
Michela Longo
2025-08-10 02:53:17
Numero di risposte
: 18
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Domenico Ferrari
2025-08-05 18:34:04
Numero di risposte
: 16
La diffusione di idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale, etnico, nazionale o religioso.
L’incitamento alla discriminazione razziale.
Il compimento di atti di discriminazione razziale.
L’incitamento alla violenza e agli atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Il compimento di atti di violenza e di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
I reati associativi a sfondo razzista.
Le sanzioni accessorie.
I reati di manifestazione ed ostentazione di simboli di organizzazioni razziste.
Le disposizioni di prevenzione.
Le circostanze aggravanti della finalità di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa ovvero di agevolazione delle associazioni razziste.
L’aggravamento di pena per il reato di apologia del razzismo.
Evita Pagano
2025-07-25 05:30:26
Numero di risposte
: 38
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
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