Quando il contratto di agenzia è nullo?

Mariapia Ruggiero
2025-07-28 16:31:35
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: 10
In base all’art. 1418 c.c., il contratto è nullo nei seguenti casi principali:
- quando è contrario a norme imperative;
- quando manca uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 c.c.;
- quando la causa del contratto, i motivi o una condizione risultano illeciti;
- quando l’oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile;
- in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.
Il contratto nullo è destinato a non produrre alcun effetto ed è come se non fosse mai esistito.
Ovviamente, però, a tale regola vi sono eccezioni, perché, nella pratica, l’applicazione rigida di tale regola produrrebbe situazioni ingiuste.
Perciò può accadere che la nullità del negozio non sia subito evidente, che quindi vengano eseguite attività materiali e/o giuridiche in base al contratto nullo ed accade spesso che siano compiute attività giuridiche e materiali in base al negozio affetto da nullità.
In questo caso, se sono state eseguite prestazioni, si potrà pretendere la restituzione con l’azione di ripetizione di indebito prevista dall’art. 2033 c.c.
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