Cosa succede se non firmo la lettera di licenziamento?

Clea Montanari
2025-07-29 00:55:24
Numero di risposte
: 18
Attenzione però è bene fare chiarezza: questa premessa non significa che per il dipendente è sufficiente rifiutare di ritirare la raccomandata, ignorandone la giacenza, o di firmare la lettera di licenziamento per evitarne gli effetti.
Nel primo scenario, ovvero quello di comunicazione di licenziamento tramite raccomandata A/R, se il destinatario si rende irreperibile la notifica si perfeziona comunque alla scadenza al termine del periodo di giacenza.
Il lavoratore, se la lettera viene consegnata durante l’orario di lavoro, non ha il diritto di non firmare.

Valentina Pagano
2025-07-29 00:07:31
Numero di risposte
: 15
La lettera di licenziamento che manca di firma Nel caso di specie, una lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione contro il licenziamento intimatole da una società di Torino.
La produzione in giudizio di una scrittura privata ha l’effetto di sanare l’eventuale vizio di forma determinato dalla mancata sottoscrizione autografa.
Questo a condizione che tale produzione in giudizio avvenga ad opera del soggetto che aveva il potere di firma e nei confronti del destinatario della lettera.
Il licenziamento verbale o in forma orale, invece, che la ricorrente aveva equiparato al suo caso di lettera di licenziamento senza firma, non è valido e non deve essere riconosciuto.
Il datore di lavoro che comunica solo per via orale al dipendente di essere stato licenziato, dunque, è tenuto non solo a reintegrare il lavoratore, ma anche a rimborsarlo del danno subito.
Dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, in particolare, l’azienda che ha commesso l’illecito, indipendentemente dal motivo addotto per il licenziamento, è costretta a versare al lavoratore un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, corrispondente al periodo intercorso dal giorno del licenziamento a quello del reintegro, e in ogni caso senza mai scendere al di sotto delle cinque mensilità di retribuzione.

Nadia Ferrara
2025-07-28 22:09:25
Numero di risposte
: 16
Non può invocare il difetto di forma scritta del recesso e l'applicabilità della sanzione dell'inefficacia comminata dall'art. 2, per il caso di licenziamento orale, il lavoratore il quale rifiuti di accettare la lettera di licenziamento che il datore di lavoro abbia tentato di consegnargli in azienda durante l'orario di servizio.
Il principio secondo cui, anche al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 138, secondo comma, c.p.c., il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere lo stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi avvenuta e produca i relativi effetti, ha un ambito di validità determinato dal concorrente operare del principio secondo cui non esiste, in termini generale e incondizionati, l'obbligo, o l'onere, del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni e, in particolare, di accettare la consegna di comunicazioni scritte da parte di chicchessia e in qualunque situazione.
In particolare, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro e durante l'orario di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto.
Secondo un principio fondamentale del nostro ordinamento, desumibile dalle norme sulla mora credendi, nonché dall'art. 1335 c.c. e dall'art. 138 c.p.c., il rifiuto di una prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell'obbligato; per cui anche il rifiuto di ricevere l'atto scritto di licenziamento non impedisce il perfezionarsi della relativa comunicazione.

Gianni Sartori
2025-07-28 21:16:10
Numero di risposte
: 14
Non esistono disposizioni specifiche per questa evenienza, pertanto occorre affidarsi alle decisioni dei giudici. La giurisprudenza ha chiarito che in tema di consegna dell’atto di licenziamento nell’ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell’obbligato.
Di conseguenza, la questione si concentra sul dimostrare l’avvenuta comunicazione, fermo restando che essa spetta sempre al datore di lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto valida la testimonianza relativa alla consegna a mani della lettera e il rifiuto del lavoratore di riceverla.
Pertanto, la comunicazione scritta di licenziamento può essere consegnata al destinatario tramite persona incaricata dal datore di lavoro, che potrà poi essere assunta come teste nell’eventuale giudizio di impugnazione al fine di provare l’avvenuta consegna.
Nel timore che il dipendente possa rifiutarsi di ricevere una lettera di licenziamento, il datore di lavoro può predisporre in calce al documento anche una sottoscrizione di un altro dipendente che attesti l’avvenuta consegna.
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