Quali sono i rischi per chi paga in nero?
Laura Rossi
2025-09-01 21:27:36
Numero di risposte
: 28
L’accordo per il pagamento in nero è un atto in frode alla legge e, quindi, è nullo.
Questo significa che il creditore ben potrebbe, anche in un successivo momento e in barba agli iniziali patti, emettere la fattura e pretendere dall’acquirente o dal committente la differenza della somma dovuta rispetto a quella concordata con lo “sconto”, quantomeno a titolo di Iva.
In secondo luogo, presumendo che il pagamento in nero sia avvenuto in contanti, il debitore che non abbia cura di farsi rilasciare dal creditore un documento con l’attestazione di avvenuto pagamento non avrà prove per dimostrare l’estinzione dell’obbligazione.
Con la conseguenza che la controparte in malafede potrebbe, in seguito, chiedergli di nuovo la somma.
In tal caso, il debitore dovrebbe fornire la prova contraria, il che è possibile solo in presenza di un pagamento tracciabile o con una dichiarazione scritta, rilasciata dal creditore, non necessariamente avente valore fiscale.
Basterebbe anche una semplice ricevuta informale di pagamento, datata e firmata, in cui quest’ultimo attesti il ricevimento del denaro e la causa della prestazione.
Insomma, in presenza di un pagamento in nero, da un punto di vista civilistico, i rischi sono anche per chi li versa.
Simona Benedetti
2025-08-24 06:21:30
Numero di risposte
: 29
I clienti che acquistano dei beni o ricevono dei servizi pagando in nero non rispondono dell’evasione fiscale del commerciante o del professionista.
Nonostante manchi un vero e proprio obbligo in questo senso, rimane comunque preferibile pretendere che il pagamento sia provato da uno dei documenti in questione, anche se non necessariamente dalla fattura.
Quest’ultima, infatti, è indispensabile per i clienti soltanto riguardo al godimento di eventuali detrazioni fiscali.
Tralasciando quindi l’obbligo morale di non partecipare all’evasione fiscale altrui, e anzi non favorirla, al cliente conviene disporre di un documento che attesti il pagamento effettuato.
Il commerciante o il professionista che hanno accettato un pagamento in nero potrebbero, agendo in mala fede, dichiarare che il pagamento non è mai pervenuto e pretenderlo nuovamente dal cliente, anche agendo per vie legali.
La via migliore è quella di presentare in alternativa la fattura, lo scontrino o la ricevuta, che sono rilevanti anche ai fini fiscali e non possono essere contraddetti.
Bisogna ricordare però che questo documento non è valido a livello fiscale, quindi non esenta il creditore dall’evasione fiscale, ma allo stesso tempo non comporta alcun rischio.
Il criterio generale è che il cliente non ha obblighi in relazione al pagamento, ma se sceglie un metodo non legale come il nero non ha accesso a meccanismi di tutela e rischia quindi conseguenze gravi se accusato di mancato pagamento.
Naturalmente deve essere considerato anche il limite ai contanti, che configura un illecito a parte ma correlato ai pagamenti in nero, che prevede pesanti sanzioni.
Le possibili conseguenze per l’affittuario sono: Il pagamento di una cartella esattoriale Il pignoramento dei beni
Giuseppina Pellegrini
2025-08-19 04:27:16
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: 20
Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'Inps l'assunzione e anche l'eventuale trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro.
Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all'Inps, deve pagare una sanzione amministrativa al Centro per l'Impiego che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore.
La Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore in nero, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero.
Nel caso di lavoro nero la legge prevede che, per l'omesso pagamento dei contributi di ogni lavoratore, il datore di lavoro debba pagare le sanzioni civili al tasso del 30% in base annua calcolate sull'importo dei contributi evasi con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Il versamento tardivo dei contributi comporta per legge l'applicazione al datore di lavoro di sanzioni pecuniarie da parte dell'Inps, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo e per un massimo del 40% sull'importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare.
A queste sanzioni si aggiungerà l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Damiana Palmieri
2025-08-10 16:34:36
Numero di risposte
: 20
L’affittuario, invece, rischia di dovere pagare la cartella esattoriale.
La mancata registrazione del contratto determina la responsabilità solidale di locatore e locatario, quindi dovranno pagare le imposte, gli interessi e le sanzioni previste.
L’Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento della cartella esattoriale anche all’inquilino se ha concorso all’evasione con il proprietario di casa, ovvero di comune accordo.
Nel secondo caso, il contratto è valido solo per il locatore e non per l’inquilino, che di fatto può anche disattenderlo, lasciando l’immobile in qualsiasi momento anche senza dare la disdetta o evitando di pagare i canoni stabiliti.
L’affittuario non rischia di subire uno sfratto o un’ingiunzione di pagamento.
Roberto Gentile
2025-07-29 08:56:01
Numero di risposte
: 20
Di norma, colui che viene impiegato in nero è considerato la parte debole del rapporto e non rischia alcuna sanzione per il solo fatto di essere scoperto, anzi ottiene il vantaggio di poter vedere regolarizzata la sua posizione lavorativa pregressa.
Tuttavia a seguito della riforma operata dal Jobs Act anche il lavoratore in nero è passibile di sanzione qualora questi abbia dichiarato alle autorità competenti il proprio stato di disoccupazione e percepisca di conseguenza la relativa indennità.
Il lavoratore occupato in nero che abbia reso all’Inps o al centro per l’Impiego la dichiarazione circa il proprio status di disoccupato, rischia una condanna per il reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, ex art. 483 c.p.
La norma punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Se, oltre, ad aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione, il lavoratore in nero abbia percepito l’indennità di disoccupazione o abbia approfittato di determinati ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, questi rischia di vedersi contestata l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista dall’art. 316 ter c.p.
(reclusione da 6 mesi a 3 anni).
In aggiunta, il lavoratore a nero vedrà decaduti i propri benefici, restando salvo il diritto per l’Inps o per l’Ente erogatore di richiedere la restituzione degli indebiti e il risarcimento del danno.