Cosa succede se un dipendente non firma la lettera di licenziamento?

Michela Monti
2025-07-28 23:19:11
Numero di risposte
: 13
E se il lavoratore rifiuta la lettera di licenziamento?
Non esistono disposizioni specifiche per questa evenienza, pertanto occorre affidarsi alle decisioni dei giudici.
La giurisprudenza ha chiarito che in tema di consegna dell’atto di licenziamento nell’ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell’obbligato, ed alla regola della presunzione di conoscenza dell’atto desumibile dall’art. 1335 c.c.
Di conseguenza, la questione si concentra sul dimostrare l’avvenuta comunicazione, fermo restando che essa spetta sempre al datore di lavoro.
Alla luce di ciò, nel timore che il dipendente possa rifiutarsi di ricevere una lettera di licenziamento, il datore di lavoro può predisporre in calce al documento anche una sottoscrizione di un altro dipendente che attesti l’avvenuta consegna.
La Suprema Corte ha ritenuto valida la testimonianza relativa alla consegna a mani della lettera e il rifiuto del lavoratore di riceverla.
Pertanto, la comunicazione scritta di licenziamento può essere consegnata al destinatario tramite persona incaricata dal datore di lavoro, che potrà poi essere assunta come teste nell’eventuale giudizio di impugnazione al fine di provare l’avvenuta consegna.

Dino Sorrentino
2025-07-28 22:32:14
Numero di risposte
: 18
Un licenziamento comunicato da un soggetto privo dei necessari poteri è inizialmente inefficace, ma può diventare valido retroattivamente attraverso una ratifica effettuata dal datore stesso. Il datore di lavoro, sia che si tratti di una persona fisica, sia di una persona giuridica, ha il diritto di risolvere un rapporto di lavoro e può delegare tale potere a un altro soggetto. La lettera di licenziamento può essere consegnata al lavoratore anche tramite un intermediario incaricato dal datore di lavoro. La Legge del 15 luglio 1966, n. 604, stabilisce che il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità. La tesi prevalente è che il licenziamento intimato da un soggetto privo del potere non è nullo, ma solo annullabile a istanza del soggetto legittimato a compiere l’atto. Quindi, l’atto compiuto da un soggetto che non sia stato investito di tale potere può essere ratificato dal datore di lavoro nella stessa forma prevista per l’atto da ratificare, ossia in forma scritta, con effetto retroattivo. Pertanto, se il dipendente non firma la lettera di licenziamento, il licenziamento può comunque essere valido se il datore di lavoro lo ratifica successivamente.
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