Chi paga in nero cosa rischia?

Mercedes Gallo
2025-07-29 07:18:38
Numero di risposte
: 11
Il datore di lavoro che impieghi personale privo di regolare contratto, rischia pertanto una maxi sanzione pecuniaria per ogni lavoratore occupato.
L’importo della maxisanzione è stato ulteriormente aumentato dalla recente Legge di Bilancio 2020, pertanto ora le nuove sanzioni per il lavoro nero sono: da 1.800€ a 10.800€: per ogni lavoratore irregolare fino a 30 giorni di impiego effettivo; da 3.600€ a 24.600€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo compreso tra 31 e 60 giorni; da 7.200€ a 43.200€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo superiore a 60 giorni.
La maxisanzione è aumentata del 20% per ogni lavoratore extracomunitario impiegato in nero sprovvisto del permesso di soggiorno.
In quest’ultimo caso il datore di lavoro incorre anche in sanzione penali.
Infatti, far lavorare un dipendente straniero privo di permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto, viola non solo l’articolo 22 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ma anche il decreto legislativo 286/1998.
E’ prevista una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione più euro 5.000 di multa.
Al datore di lavoro verrà inoltre comminata una sanzione derivante dalla mancata/ritardata consegna della busta paga o omessa/insesatta registrazione della stessa: sanzione da 150€ a 900€; sanzione da 600€ a 3.600€ se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si verifica per un periodo superiore a 6 mesi; sanzione da 1.200€ a 7.200€ se la violazione coinvolge più di 10 lavoratori o si verifica per un periodo superiore a 12 mesi;
Il lavoratore occupato in nero che abbia reso all’Inps o al centro per l’Impiego la dichiarazione circa il proprio status di disoccupato, rischia una condanna per il reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, ex art. 483 c.p.
La norma punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Se, oltre, ad aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione, il lavoratore in nero abbia percepito l’indennità di disoccupazione o abbia approfittato di determinati ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, questi rischia di vedersi contestata l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista dall’art. 316 ter c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni).
In aggiunta, il lavoratore a nero vedrà decaduti i propri benefici, restando salvo il diritto per l’Inps o per l’Ente erogatore di richiedere la restituzione degli indebiti e il risarcimento del danno.

Gianni Sartori
2025-07-29 06:32:01
Numero di risposte
: 14
Il pagamento in nero implica rischi sia per la parte debitrice, tenuta a pagare la somma, che per il creditore titolare del diritto a ottenere il denaro.
L’accordo per il pagamento in nero è un atto in frode alla legge e, quindi, è nullo.
Questo significa che il creditore ben potrebbe, anche in un successivo momento e in barba agli iniziali patti, emettere la fattura e pretendere dall’acquirente o dal committente la differenza della somma dovuta rispetto a quella concordata con lo “sconto”, quantomeno a titolo di Iva.
Il debitore che non abbia cura di farsi rilasciare dal creditore un documento con l’attestazione di avvenuto pagamento non avrà prove per dimostrare l’estinzione dell’obbligazione.
Con la conseguenza che la controparte in malafede potrebbe, in seguito e fino a 10 anni, chiedergli di nuovo la somma.
In tal caso, il debitore dovrebbe fornire la prova contraria, il che è possibile solo in presenza di un pagamento tracciabile o con una dichiarazione scritta, rilasciata dal creditore, non necessariamente avente valore fiscale.
Basterebbe anche una semplice ricevuta informale di pagamento, datata e firmata, in cui quest’ultimo attesti il ricevimento del denaro e la causa della prestazione.
Trattandosi di una evasione, da un punto di vista fiscale di essa ne risponde solo il contribuente tenuto ad emettere il documento fiscale e non chi effettua il pagamento.
Qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse rilevare l’avvenuta prestazione attraverso presunzioni o altri strumenti, potrebbe recuperare a tassazione il reddito evaso, con l’applicazione delle sanzioni.
In presenza di un pagamento in nero, da un punto di vista fiscale risponde solo chi “prende” i soldi, da un punto di vista civilistico, invece, i rischi sono anche per chi li versa.