Quanto costa la multa se lavori in nero?
Pierfrancesco Costantini
2025-08-24 05:38:06
Numero di risposte
: 22
Con l’art. 29, comma 3, il Decreto Legge n. 19/2024 ha sostituito il punto 1) della lettera d) dell’articolo 1, comma 445, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
In sostanza, rispetto alla precedente versione, al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono aumentati del 30% gli importi delle sanzioni in caso di lavoro in nero.
Con gli aumenti introdotti dal decreto legge n. 19/2024, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, dal 2 marzo 2024 le nuove sanzioni amministrative pecuniarie ammontano a:
da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Secondo le indicazioni contenute alla lettera e) dell’articolo 1, comma 445 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le maggiorazioni vengono raddoppiate qualora, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Ausonio Fabbri
2025-08-14 14:20:10
Numero di risposte
: 22
Gli importi delle sanzioni, suddivisi in fasce, sono i seguenti: da 1.950 a 11.700 euro per ogni lavoratore irregolare, se impiegato senza la previa comunicazione di assunzione fino a 30 giorni di effettivo lavoro.
Da 3.900 a 23.400 euro se il lavoratore è stato impiegato da 31 a 60 giorni.
Da 7.800 a 46.800 euro se il lavoratore è stato impiegato per più di sessanta giorni.
Gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, di minori in età non lavorativa e di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro per i quali, tra l’altro, non si applica la procedura di diffida.
Se la diffida non viene rispettata entro 120 giorni, la sanzione aumenta del doppio del minimo o di un terzo del massimo, a seconda della situazione del lavoratore da regolarizzare, scegliendo l’opzione più favorevole.
Manfredi Sala
2025-08-11 01:15:01
Numero di risposte
: 25
La maxisanzione è aumentata del 20% per ogni lavoratore extracomunitario impiegato in nero sprovvisto del permesso di soggiorno.
Le nuove sanzioni per il lavoro nero sono:
da 1.800€ a 10.800€: per ogni lavoratore irregolare fino a 30 giorni di impiego effettivo;
da 3.600€ a 24.600€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo compreso tra 31 e 60 giorni;
da 7.200€ a 43.200€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo superiore a 60 giorni.
Al datore di lavoro verrà inoltre comminata una sanzione derivante dalla mancata/ritardata consegna della busta paga o omessa/insesatta registrazione della stessa:
sanzione da 150€ a 900€;
sanzione da 600€ a 3.600€ se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si verifica per un periodo superiore a 6 mesi;
sanzione da 1.200€ a 7.200€ se la violazione coinvolge più di 10 lavoratori o si verifica per un periodo superiore a 12 mesi;
tali sanzioni sono aumentate del 20% per effetto della legge di Bilancio 2019.
E’ prevista una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione più euro 5.000 di multa.
Il lavoratore occupato in nero che abbia reso all’Inps o al centro per l’Impiego la dichiarazione circa il proprio status di disoccupato, rischia una condanna per il reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, ex art. 483 c.p.
La norma punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Se, oltre, ad aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione, il lavoratore in nero abbia percepito l’indennità di disoccupazione o abbia approfittato di determinati ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, questi rischia di vedersi contestata l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista dall’art. 316 ter c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni).
Arduino Costa
2025-07-29 07:08:59
Numero di risposte
: 22
Il decreto 19/2024 relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza aumenta l’importo della sanzione amministrativa per lavoro nero.
L’articolo 3 del Dl 12/2002 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria modulata per fasce in base alla durata dell’illecito.
Fino al 1° marzo 2024 da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro.
Il nuovo decreto Pnrr 4 ha modificato l’articolo 1, comma 445, della legge 145/2018, alla lettera d), innalzando al 30% l’incremento della maxisanzione.
Ciò comporta che, dal 2 marzo 2024, le predette fasce sanzionatorie risultano così modificate: da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro.
Da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
In caso di recidiva 9.600-57.600.
Occorre ricordare che la medesima legge 145/2018 ha previsto un raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva, ossia nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Tale meccanismo non risulta modificato dal DL 19/2024 e pertanto resta confermato.
La recidiva non opera nelle ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 689/1981.