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Che differenza c'è tra assegno di invalidità e pensione di invalidità?

Giacinto Ferraro
Giacinto Ferraro
2025-08-17 03:30:26
Numero di risposte : 30
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L'assegno di invalidità è una prestazione assistenziale che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi che siano stati colpiti da un evento morboso che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa. L'assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. La pensione di invalidità (o inabilità) civile è riconosciuta agli invalidi civili con un'età compresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una TOTALE inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%. L'assegno può essere richiesto da chi è in possesso dei seguenti requisiti: riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%. La pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti: riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%). Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali.
Jole Lombardi
Jole Lombardi
2025-08-09 11:21:40
Numero di risposte : 24
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L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata a domanda alle persone con una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. La misura si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti. Il beneficiario può chiedere il rinnovo sei mesi prima la data di scadenza senza soluzione di continuità nel pagamento, entro 120 giorni dalla data di scadenza. L’Assegno ha validità triennale ma può essere rinnovato su richiesta dell’interessato. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.
Ethan Ferraro
Ethan Ferraro
2025-07-29 05:57:52
Numero di risposte : 28
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La pensione di inabilità è riconosciuta ai lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere un lavoro ed è quindi incumulabile con redditi da esso derivanti. Pertanto viene concessa a condizione che ci sia stata e permanga in futuro: la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa. L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione riconosciuta ai lavoratori la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Per definizione quindi, non esclude la possibilità di continuare un’attività lavorativa ma prevede dei limiti reddituali da lavoro che, se vengono superati, comportano la riduzione dell’assegno. I limiti reddituali derivanti da attività lavorativa e le percentuali di riduzione dell’assegno sono i seguenti: se il reddito da lavoro annuo supera 4 volte l’importo del trattamento minimo l’assegno viene ridotto del 25 % se il reddito da lavoro annuo supera 5 volte l’importo del trattamento minimo l’assegno viene ridotto del 50 % Nel momento in cui il titolare dell’assegno ordinario di invalidità compie l’età anagrafica della pensione di vecchiaia, attualmente 67 anni, la prestazione si trasforma in pensione di vecchiaia e cessano tutte le riduzioni ed incumulabilità.