Come si può divorziare senza separazione?

Michele Grasso
2025-08-27 15:49:51
Numero di risposte
: 25
È possibile ottenere lo scioglimento matrimoniale anche senza precedente separazione coniugale, già dal 1970.
La legge del 1970 prevede la possibilità di divorziare senza obbligo di previa separazione coniugale solo nel caso in cui si verifichino alcune particolari circostanze previste dalla legge.
La prima ipotesi riguarda il matrimonio non consumato, l'assenza di rapporti sessuali, sia a causa di libera scelta dei coniugi sia per rifiuto di uno dei due coniugi che a causa di comprovate impossibilità fisiche, rende possibile la pratica di scioglimento del contratto matrimoniale.
Sempre rimanendo nell'ambito sessuale, lo scioglimento immediato del matrimonio può essere ottenuto anche a seguito del conseguimento, da parte di uno dei due coniugi, di una sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso passata in giudicato.
È possibile sciogliere il vincolo matrimoniale se uno dei due coniugi, cittadino straniero, abbia richiesto ed ottenuto una sentenza di annullamento o divorzio all'estero ovvero abbia contratto un nuovo matrimonio in uno stato estero.
È possibile ottenere lo scioglimento immediato del vincolo matrimoniale anche nel caso in cui uno dei due coniugi, dopo la celebrazione del matrimonio, sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza, per uno dei seguenti reati.

Renzo Ricci
2025-08-27 15:21:31
Numero di risposte
: 14
È possibile divorziare nel comune di residenza di uno dei coniugi o nel comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio se dalla precedente separazione sono trascorsi almeno:
12 mesi, in caso di separazione giudiziale pronunciata con sentenza giudiziale passata in giudicato;
6 mesi, quando si tratta di una separazione consensuale con accordo omologato dal giudice.
Inoltre, per poter procedere è necessario che le parti siano d’accordo e che non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti comuni alla coppia.
Oltre ai requisiti sopraccitati, per il divorzio in comune è richiesta l’assenza di patti di trasferimento patrimoniale, ad eccezione della corresponsione di un assegno divorzile.
Si può divorziare in comune senza avvocato, in quanto l’assistenza di un legale è facoltativa.
Ciascuno dei coniugi dovrà manifestare la vollontà di dare avvio al procedimento di divorzio, seguendo le modalità previste dal comune di riferimento.
Solitamente, è necessario presentare un modulo di divorzio, insieme ad un documento di riconoscimento, presso l’ufficio di stato civile.

Filippo D'angelo
2025-08-27 12:02:45
Numero di risposte
: 21
La coppia mista può chiedere al giudice italiano di pronunciare il divorzio senza passare dalla fase della separazione, se ciò è previsto dalla legge nazionale del coniuge straniero.
Il giudice italiano può infatti applicare la legge dello Stato del quale quel coniuge è cittadino, come previsto dalla normativa dell’ordinamento europeo.
Quando anche uno solo dei coniugi è straniero, il giudice italiano può applicare al divorzio la legge nazionale del coniuge straniero, come previsto dalla normativa dell’ordinamento europeo.
Pertanto, se la legge nazionale del coniuge straniero prevede che possa essere pronunciato il divorzio senza separazione, i coniugi - anche se non separati legalmente - potranno proporre domanda congiunta di divorzio al tribunale competente.
Se la legge scelta dai coniugi prevede che si possa chiedere il divorzio senza prima separarsi, il giudice italiano dovrà applicarla e pronunciare senz’altro il divorzio.
La legge straniera che non prevede la separazione prima del divorzio non contrasta con l’ordine pubblico interno, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, quindi il giudice deve solo accertare - sulla base di prove non evidenzianti dolo o collusione delle parti – che sia venuta meno, in modo irrimediabile e definitivo, la comunione familiare.

Rosalba Pellegrini
2025-08-27 10:57:14
Numero di risposte
: 19
Esistono però dei casi in cui è possibile ottenere direttamente una sentenza di divorzio senza prima procedere con la separazione.
Devono concorrere le cause previste dall’art. 3 della legge sul divorzio ( L. 898/1970)
Sono ipotesi tassative, vediamo quali:
1) dopo la celebrazione del matrimonio l’altro coniuge è stato condannato con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
•all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
• a qualsiasi pena detentiva riportata per il delitto di incesto, di violenza carnale, di atti di libidine violenta, di ratto al fine di libidine e di ratto di persone minore degli anni quattordici o inferma, al fine di matrimonio , ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione per qualsiasi condanna riportata e indipendentemente dalla qualità soggettiva della persona lesa ;
•a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio ;
•a qualsiasi pena detentiva , con due o più condanne, per i delitti di lesioni, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583 se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo), e agli artt. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare),572 (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli) e 643(circonvenzione di incapaci) c.p., in danno del coniuge o di un figlio (art. 3, n. 1 lett. d) legge n. 898/1970.
2) quando l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente dai delitti di incesto, violenza carnale, atti di libidine violenta, ratto al fine di libidine, ratto di persone minore degli anni quattordici o inferma al fine di matrimonio, induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione, di omicidio volontario del figlio o di tentato omicidio del coniuge o del figlio di cui alla lett. b) e c) del n. 1) dell’art. 3 legge 898/1970, e il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare (art. 3, n.2 lett. a) egge n. 898/1970);
3) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lett. b) (incesto, violenza carnale, atti di libidine violenta, ratto al fine di libidine, ratto di persone minore degli anni quattordici o inferma, al fine di matrimonio, induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione) e c) (di omicidio volontario del figlio o per tentato omicidio del coniuge o del figlio) del n. 1) dell’art. 3 legge 898/1970 si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi (art. 3, n.2, lett. c) legge n. 898/1970);
4) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo (art. 3, n. 2, lett. d) legge 8898/1970;
5) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi,ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 (art. 3, n. 2, lett. b) legge 898/1970.
6) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio (art. 3, n.2, lett. e) legge n. 898/1970);
7)il matrimonio non è stato consumato(art. 3, n.2, lett. f)legge n. 898/1970);
8) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 (art. 3, n.2, lett. g) legge n. 898/1970).
Al di fuori dai casi sopra esposti l’ordinamento italiano prevede che per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento del matrimonio è necessario prima la separazione legale.