La NASpI può essere richiesta dai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro, compresi:
apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Sono esclusi:
dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
operai agricoli a tempo determinato;
operai agricoli a tempo indeterminato;
lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino i seguenti requisiti:
stato di disoccupazione
requisito contributivo
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario.
Sono dunque esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale a eccezione di:
dimissioni per giusta causa;
mancato pagamento della retribuzione;
molestie sessuali subite nei luoghi di lavoro;
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
mobbing;
variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone dell'azienda;
spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c.;
comportamento ingiurioso del superiore gerarchico;
dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino a eccezione di Colf e badanti, perché non rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 54 e 55 del TU maternità (D.lgs. n. 151/2001);
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 4 della legge Fornero;
risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore;
licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
licenziamento disciplinare.
Per poter avere accesso alla NASpI è necessario aver versato contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
È contribuzione utile anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché remunerate nel rispetto dei minimali settimanali.
La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.
I contributi utili sono:
i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria;
i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la possibilità di totalizzazione;
i periodi di lavoro svolti unicamente in un altro Paese UE laddove si tratti di lavoratore frontaliero o transfrontaliero;
i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Non sono considerati utili i periodi coperti da contribuzione figurativa relativa a:
malattia e infortunio sul lavoro, se non c'è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.