Chi può chiedere l'indennità di disoccupazione?

Giuliana Giuliani
2025-08-27 21:57:07
Numero di risposte
: 14
Possono beneficiare della Naspi i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Chi rientra tra le categorie ammesse alla Naspi e ha perso involontariamente il lavoro, può richiedere l’indennità se possiede tutti i seguenti requisiti:
è in stato di disoccupazione.
La Naspi spetta anche alla lavoratrice che ha dato le dimissioni durante il periodo di maternità – entro il 1° anno di vita del bambino – o dimissioni per giusta causa.
In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la Naspi spetta solo se riconosciuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure a seguito di rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda, distante più di 50 Km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Lia Ruggiero
2025-08-27 21:24:13
Numero di risposte
: 16
La NASpI può essere richiesta dai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro, compresi:
apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Sono esclusi:
dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
operai agricoli a tempo determinato;
operai agricoli a tempo indeterminato;
lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino i seguenti requisiti:
stato di disoccupazione
requisito contributivo
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario.
Sono dunque esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale a eccezione di:
dimissioni per giusta causa;
mancato pagamento della retribuzione;
molestie sessuali subite nei luoghi di lavoro;
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
mobbing;
variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone dell'azienda;
spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c.;
comportamento ingiurioso del superiore gerarchico;
dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino a eccezione di Colf e badanti, perché non rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 54 e 55 del TU maternità (D.lgs. n. 151/2001);
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 4 della legge Fornero;
risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore;
licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
licenziamento disciplinare.
Per poter avere accesso alla NASpI è necessario aver versato contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
È contribuzione utile anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché remunerate nel rispetto dei minimali settimanali.
La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.
I contributi utili sono:
i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria;
i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la possibilità di totalizzazione;
i periodi di lavoro svolti unicamente in un altro Paese UE laddove si tratti di lavoratore frontaliero o transfrontaliero;
i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Non sono considerati utili i periodi coperti da contribuzione figurativa relativa a:
malattia e infortunio sul lavoro, se non c'è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.
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