Cosa succede ai creditori in caso di fallimento?

Marieva D'angelo
2025-08-28 12:21:38
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Nell’esercizio di avvio del fallimento o della liquidazione giudiziale potrebbero non sussistere, oggettivamente, elementi adeguati per svalutare puntualmente il credito, in quanto è necessario conoscere due elementi fondamentali: il passivo e l’attivo del fallimento.
Il passivo della procedura non comprende necessariamente tutti i creditori originari del fallimento o della liquidazione giudiziale, ma soltanto quelli che hanno presentato la relativa domanda, accolta in sede di accertamento del passivo.
Nell’esercizio di apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale, il creditore non è in grado di sapere quali e quanti creditori abbiano diritto ad un soddisfacimento preferenziale rispetto al proprio.
L’attivo del fallimento o della liquidazione giudiziale non si compone esclusivamente di crediti e beni – il cui inventario può, in ogni caso, richiedere tempi lunghi, come nel caso delle imprese di costruzione, aventi diversi cantieri – ma anche delle azioni legali di responsabilità e revocatorie.
Tali informazioni non sono naturalmente note nell’esercizio di apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale, e spesso neanche nel successivo, con l’effetto che, in questi periodi amministrativi, qualsiasi svalutazione del credito potrebbe risultare fondata su considerazioni meramente approssimative e superficiali.
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