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Cosa succede ai creditori in caso di fallimento?

Gioacchino De Santis
Gioacchino De Santis
2025-09-07 22:04:50
Numero di risposte : 25
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Dichiarato il fallimento dal Tribunale, il debitore viene estromesso dalla gestione in quanto allo stesso subentra un curatore fallimentare, il cui compito principale è ricostituire l’attivo fallimentare e pagare i creditori del fallito secondo l’ordine dei privilegi previsto dalla legge. Il creditore concorrerà quindi con gli altri creditori del debitore fallito nella distribuzione del ricavato dalla liquidazione dell’attivo fallimentare, nel rispetto dell’ordine di prelazione, cioè della “graduatoria” dei creditori stabilita dalla legge. Ciò significa che, se il creditore è chirografario – come normalmente accade – le probabilità di ottenere il soddisfacimento del credito sono esigue; sempre che un attivo fallimentare da distribuire ai creditori sussista.
Marieva D'angelo
Marieva D'angelo
2025-08-28 12:21:38
Numero di risposte : 31
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Nell’esercizio di avvio del fallimento o della liquidazione giudiziale potrebbero non sussistere, oggettivamente, elementi adeguati per svalutare puntualmente il credito, in quanto è necessario conoscere due elementi fondamentali: il passivo e l’attivo del fallimento. Il passivo della procedura non comprende necessariamente tutti i creditori originari del fallimento o della liquidazione giudiziale, ma soltanto quelli che hanno presentato la relativa domanda, accolta in sede di accertamento del passivo. Nell’esercizio di apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale, il creditore non è in grado di sapere quali e quanti creditori abbiano diritto ad un soddisfacimento preferenziale rispetto al proprio. L’attivo del fallimento o della liquidazione giudiziale non si compone esclusivamente di crediti e beni – il cui inventario può, in ogni caso, richiedere tempi lunghi, come nel caso delle imprese di costruzione, aventi diversi cantieri – ma anche delle azioni legali di responsabilità e revocatorie. Tali informazioni non sono naturalmente note nell’esercizio di apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale, e spesso neanche nel successivo, con l’effetto che, in questi periodi amministrativi, qualsiasi svalutazione del credito potrebbe risultare fondata su considerazioni meramente approssimative e superficiali.