Tra i crediti ipotecari speciali vi sono quelli fondiari, derivanti dalla concessione di mutui e e finanziamenti da parte di istituti di credito e finanziari, i quali sono disciplinati dal Testo Unico Bancario, che regolamenta anche la fase esecutiva stabilendo un diritto dell’istituto di credito creditore all’assegnazione immediata delle somme ricavate dalla vendita del bene ipotecato.
Si parla di “ordine di privilegi” proprio con riferimento alla graduazione dei crediti, stabilita dal codice civile agli artt. 2771 ss., che detta una disciplina minuziosa in relazione alla natura dei singoli crediti concorrenti.
In estrema sintesi possiamo dire che, in caso di concorso tra creditori sul ricavato della vendita di beni immobili, dedotte le spese sostenute, vengono soddisfatti per primi i creditori fondiari ed ipotecari;
se il patrimonio è sufficiente verranno soddisfatti anche gli altri creditori, nell’ordine previsto dal codice civile.
Per citare solo qualche esempio e semplificando: i crediti relativi al rapporto di lavoro, per t.f.r. e retribuzioni non pagate, che vengono soddisfatti per primi tra i crediti privilegiati generali, i crediti previdenziali, i crediti per tributi indiretti e così via, in base all’elencazione dell’art. 2778 c.c..
Infine, saranno soddisfatti – o non soddisfatti se il patrimonio è incapiente – i crediti chirografari, cioè tutti i crediti diversi, non assistiti da alcun privilegio.