Al contrario, se tale società sia debitrice nei confronti di terzi, il soggetto creditore potrà legittimamente rivalersi sui soci notificando un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute, sebbene quella società non esista più sul registro delle imprese.
I soggetti o gli enti creditori pertanto potranno rivalersi esclusivamente sui beni appartenenti alla società chiusa, come conti correnti, beni mobili o immobili, ma non avranno il diritto di pignorare il patrimonio materiale dei soci.
E se quella società di capitali dovesse risultare senza alcun bene, ai creditori non rimane altro che chiederne il fallimento.
Per le società di persone, dunque, i debiti vengono trasferiti in capo ai soci ed è quanto è stato stabilito dalla sentenza n. 6017 del 2013 promulgata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Tuttavia, per la richiesta di fallimento, il creditore, come anche il fisco italiano, ha a disposizione un solo anno di tempo da quando la società è stata eliminata dal registro delle imprese.
E se la dichiarazione di fallimento da parte del tribunale non sopraggiunga entro l’anno, la società cancellata non potrà più essere dichiarata fallita, nonostante la richiesta del creditore sia pervenuta nei limiti temporali previsti dalla legge.