:

Quando è vietata la sublocazione?

Rosa Sorrentino
Rosa Sorrentino
2025-08-31 10:44:24
Numero di risposte : 21
0
La sublocazione è vietata quando il contratto di locazione la vieta espressamente. La Legge n. 431/1998 stabilisce che nei contratti transitori il conduttore deve dichiarare l’esigenza temporanea che giustifica la breve durata della locazione e il divieto di sublocazione è spesso imposto per garantire che l’immobile venga utilizzato esclusivamente dal conduttore originario. L’articolo 2 della Legge sull’Equo Canone prevede che il locatore possa inserire nel contratto il divieto di sublocazione totale o parziale, rendendolo opponibile al conduttore. In alcune città, specifici accordi territoriali regolano le locazioni transitorie e possono prevedere restrizioni alla sublocazione per evitare utilizzi impropri dell’immobile. La Cassazione Civile ha stabilito che, in presenza di un divieto contrattuale, il conduttore non può sublocare l’immobile senza il consenso del locatore.
Luigi Greco
Luigi Greco
2025-08-31 10:14:21
Numero di risposte : 20
0
La sublocazione è vietata quando il contratto di locazione originario contiene una clausola che proibisce esplicitamente la sublocazione. Il locatore potrebbe avere il diritto di chiedere un risarcimento danni se il conduttore procede con la sublocazione nonostante il divieto. Il conduttore originario non può trasferire diritti superiori a quelli derivanti dal contratto originale. La risoluzione del contratto di locazione ha effetto indipendentemente dal fatto che la durata del contratto di sublocazione sia stata concordata tra le parties o prolungata per legge. Il locatore può richiedere la risoluzione del contratto e il rilascio dell’immobile da parte del conduttore anche se l’immobile è in possesso di un terzo. Il terzo detentore dell’immobile può opporsi all’esecuzione se sostiene di avere un titolo autonomo o ritiene che la sentenza sia il risultato di una collusione.
Gabriella Verdi
Gabriella Verdi
2025-08-31 10:02:52
Numero di risposte : 17
0
Il conduttore non può sublocare totalmente l’immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore. La sublocazione è vietata quando il conduttore subloca totalmente l’immobile o quando non ottiene il consenso del locatore per la sublocazione parziale. Il divieto di sublocazione e/o di comodato, non può ritenersi violato per il solo fatto che il conduttore abbia ospitato terze persone, per un cospicuo periodo di tempo. Per le locazioni ad uso abitativo la predetta norma prevede che il conduttore non può sublocare totalmente l’immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore. Le parti, a mente del predetto articolo, possono tuttavia privare il conduttore di tale facoltà, vietando nel contratto la sublocazione e prevedere espressamente che, la violazione di tale patto, integri il “grave inadempimento” necessario per agire in giudizio per la risoluzione del contratto. È dunque bene avere l’accortezza di inserire nel contratto una clausola che vieti sempre la sublocazione, anche parziale.