Il conduttore non può sublocare totalmente l’immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.
La sublocazione è vietata quando il conduttore subloca totalmente l’immobile o quando non ottiene il consenso del locatore per la sublocazione parziale.
Il divieto di sublocazione e/o di comodato, non può ritenersi violato per il solo fatto che il conduttore abbia ospitato terze persone, per un cospicuo periodo di tempo.
Per le locazioni ad uso abitativo la predetta norma prevede che il conduttore non può sublocare totalmente l’immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.
Le parti, a mente del predetto articolo, possono tuttavia privare il conduttore di tale facoltà, vietando nel contratto la sublocazione e prevedere espressamente che, la violazione di tale patto, integri il “grave inadempimento” necessario per agire in giudizio per la risoluzione del contratto.
È dunque bene avere l’accortezza di inserire nel contratto una clausola che vieti sempre la sublocazione, anche parziale.