Amministra i beni del fallito?
Muzio Colombo
2025-09-13 02:27:52
Numero di risposte
: 22
Il curatore del fallimento è un avvocato o commercialista e ha il compito di provvedere allo svolgimento di tutte le operazioni della procedura fallimentare.
Il curatore nell’amministrazione del fallimento, infatti, deve annotare, giorno per giorno, in un registro vidimato le operazioni relative alla sua attività.
La sua attività è svolta sotto la vigilanza del giudice del fallimento e del comitato dei creditori.
L’avvocato del fallimento deve tutelare i diritti dell’imprenditore fallito occupandosi della corretta amministrazione del fallimento da parte del curatore.
Deve, pertanto, verificare il corretto adempimento dell’organo fallimentare e denunciare eventuali violazioni di norme e irregolarità procedurali al tribunale.
Pertanto risulta fondamentale vigilare sull’operato del curatore fallimentare, coordinandolo, relazionandosi con il giudice fallimentare e con il comitato dei creditori.
Ogni attività deve essere svolta al fine di garantire il corretto adempimento di tutte le fasi della procedura fallimentare, fino al piano di riparto ed alla chiusura del fallimento.
L’imprenditore che sia fallito per tutelare i suoi diritti deve necessariamente essere seguito da un avvocato esperto in diritto fallimentare.
Ciò al fine di verificare il corretto adempimento dell’attività del curatore il quale è tenuto, ai sensi dell’art. 38 della legge fallimentare, ad espletare il proprio incarico con diligenza.
Tosca Ferri
2025-09-05 20:14:16
Numero di risposte
: 15
Il curatore fallimentare amministra i beni del fallito.
Il curatore è stato autorizzato dal Giudice Delegato o dal comitato dei creditori a non bandire ulteriori esperimenti di vendita.
La procedura fallimentare può essere soggetta ad amministrazione giudiziaria.
Il curatore può proporre una amministrazione giudiziaria.
Il curatore può abbandonare l'iniziativa nell'esecuzione.
Romolo Damico
2025-09-05 20:12:33
Numero di risposte
: 19
Come prima cosa si dovrà procedere a trasferire la custodia e l'amministrazione dei beni del fallito agli organi del fallimento.
Dopo aver svolto queste attività, il curatore deve "tirare le somme" della situazione patrimoniale del fallito;
l'art. 89 l.f. dispone che il curatore deve redigere il bilancio dell'ultimo esercizio e compilare gli elenchi dei creditori,
con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione,
e l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari,
su cose in possesso o nella disponibilità del fallito,
con l'indicazione dei titoli relativi.
Gli elenchi sono poi depositati in cancelleria.