Come posso aprire un conto corrente se sono fallito?
Emilia Montanari
2025-09-21 18:43:13
Numero di risposte
: 20
Per quanto riguarda il proseguo della vita professionale del fallito, bisogna specificare che il soggetto non è impossibilitato ad aprire una nuova impresa, con annesso conto corrente.
Una sentenza della Corte di Cassazione, infatti, stabilisce che «il fallito può persino avviare una nuova impresa commerciale autonoma e distinta da quella fallita e compiere tutti gli atti necessari alla sua gestione e amministrazione (come aprire conti correnti e stipulare contratti), purché per far ciò non sottragga beni o liquidità già acquisiti alla procedura fallimentare»
Di conseguenza, a patto che non si adoperi capitale volto a colmare i propri debiti, un soggetto, anche durante la procedura di un fallimento, avrà la possibilità di aprire un conto corrente senza limitazioni
La prima scelta va su WISE Banca con IBAN Belga, permette di ricevere ed inviare bonifici, ricevere una carta Mastercard® o VISA®
La seconda scelta va su REVOLUT Business Banca con IBAN Lituano.
Il conto si apre con l'app online in 1 settimana.
Carta VISA®, bonifici instantanei gratuiti e molte funzioni aggiuntive, come la sezione investimenti, compro oro e viaggi.
Simona Benedetti
2025-09-14 02:52:32
Numero di risposte
: 29
Il fallito è libero di aprire tutti i conti correnti che desidera, solo informando il curatore, in modo che questi possa esercitare un controllo ed acquisire all'attivo fallimentare le liquidità sopravvenute, ai sensi del secondo comma dell'art. 42.
L'iter quindi dovrebbe essere il seguente: il fallito apre il conto presso la banca e ne dà notizia al curatore appena conosce l'importo della pensione fa istanza al giudice delegato di stabilire quale quota debba essere da lui trattenuta per il fabbisogno suo e della sua famiglia.
Il giudice stabilisce quanto sopra, potendo anche attribuire l'intero importo al fallito alla luce della situazione concreta.
Comunicazione all'ente erogatore del provvedimento del giudice, in modo che questo versi la quota di competenza del fallito sul conto dello stesso, e quella eventualmente di competenza del fallimento sul conto aperto dal curatore.
Moreno Barbieri
2025-09-05 21:02:51
Numero di risposte
: 24
Il fallito può svolgere liberamente l’attività di impresa, senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, non essendo previste a suo carico, le incapacità personali regolate dalla precedente disciplina.
Hai piena facoltà inoltre, di stipulare un contratto di conto corrente con una banca.
La legge non prevede alcun divieto in merito.
Puoi cominciare una nuova attività d’impresa, anche saltuaria, effettuando la relativa ritenuta d’imposta, nei termini previsti dalle leggi tributarie.
Il fallito può continuare, ad esempio, ad essere amministratore di altre società, può costituire nuove società, può cominciare una nuova attività imprenditoriale o professionale, anche non continuativa ma saltuaria.
Dalla dichiarazione di fallimento non deriva più alcuna incapacità per il fallito.