Il fallimento trova la propria disciplina nel Regio Decreto numero 267 del 1942, meglio noto come Legge Fallimentare.
A seguito del fallimento, il tribunale priva l’imprenditore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e nomina un curatore fallimentare che si occuperà di liquidare il patrimonio del fallito provvedendo a ripagare tutti i creditori secondo la par condico creditorum, come previsto dall’articolo 42 della Legge Fallimentare.
Per l’imprenditore fallito conseguenze gravi si ripercuotono sulla sua sfera economica, a partire dal concetto di “spossessamento” che decorre dalla data della pubblicazione della sentenza di fallimento e lo priva a tutti gli effetti dei diritti sul proprio patrimonio.
Lo “spossessamento” riguarda tutti i beni dell’imprenditore fallito, compresi quelli acquistati nel corso della procedura fallimentare e quelli in possesso del fallito ma di proprietà di terzi.
L’articolo 46 della Legge Fallimentare dice che non sono compresi nel fallimento: i beni e i diritti di natura strettamente personale gli assegni di carattere alimentare come gli stipendi, le pensioni e i salari che l’imprenditore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli e del fondo patrimoniale le cose che non possono essere pignorate, come disposto dalla Legge
L’imprenditore ha infatti l’obbligo di: consegnare al curatore fallimentare la propria corrispondenza, lavorativa e non strettamente personale, sia cartacea che elettronica, mostrando tutto quello che ha a che fare con i rapporti societari, con i creditori e con il fallimento (mantenendo comunque il diritto alla corrispondenza e alla sua ricezione);
L’articolo 43 della Legge Fallimentare prevede però che “il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico se l’intervento è previsto dalla legge.”