Vengono esclusi solamente beni strettamente personali, quanto serve al mantenimento del fallito e della sua famiglia, le cose impignorabili per legge.
I beni strettamente personali del fallito non sono soggetti alla procedura fallimentare.
Si verifica lo spossessamento del fallito dai suoi beni, compresi quelli acquisiti durante la procedura fallimentare.
Anche gli atti dell’imprenditore successivi al fallimento non hanno efficacia rispetto ai creditori.
Il fallito è tenuto a consegnargli la corrispondenza collegata al fallimento e a indicargli il proprio domicilio.
Il curatore deve dunque predisporre un piano di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori e procedere con le necessarie vendite e realizzazioni dell’attivo al fine di soddisfare i creditori.
In caso di difficoltà non ancora conclamata, è consentito infatti all’impresa un accordo con i creditori, che permette una risoluzione stragiudiziale della crisi.
La stessa legge fallimentare prevede, in caso di dissesto già conclamato, il ricorso al concordato preventivo (liquidatorio, misto o in continuità aziendale) o all’accordo di ristrutturazione dei debiti.