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Chi può accedere alla crisi da sovraindebitamento?

Folco Coppola
Folco Coppola
2025-10-03 07:32:53
Numero di risposte : 25
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Possono accedere alla procedura coloro che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il/la debitore/debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Sono ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: Imprese minori; Imprese agricole; Imprese start up innovative; Consumatori/consumatrici; Professionisti/e, artisti/e o lavoratori/lavoratrici autonomi/e; Le imprese minori devono adempiere le condizioni seguenti: Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento l'impresa non deve aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 EUR. Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento l'impresa non deve avere realizzato ricavi lordi superiori a 200.000 EUR all’anno. l'impresa deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, inferiore a 500.000 EUR. I/Le consumatori/consumatrici sono le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci/e di una società in accomandita semplice, società in nome collettivo o società in accomandita semplice per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali. I/Le liberi/e professionisti/e, artisti/e oppure lavoratori/lavoratrici autonomi/e sono coloro che non svolgono attività di impresa. Inoltre, i membri della famiglia possono presentare congiuntamente una domanda all'Organismo di sovraindebitamento se la crisi è riconducibile ad un'origine comune. Per membri della famiglia si intendono: coniuge, parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo grado, parte dell'unione civile e convivente di fatto ai sensi delle disposizioni di legge.
Lisa Milani
Lisa Milani
2025-09-26 23:56:09
Numero di risposte : 35
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I soggetti sovraindebitati possono rivolgersi, con l’ausilio del nostro Studio, ad un Organismo di composizione della crisi. L’OCC è un ente terzo, imparziale e indipendente, il quale ha sostanzialmente il compito di valutare la fattibilità delle possibili procedure nel caso concreto. L’OCC, dopo avere ricevuto e valutato la domanda del debitore, ed avere interloquito sia con il debitore che con il legale di questi, predispone una relazione, contenente informazioni circa le cause di indebitamento. La figura dell’OCC ha un duplice ruolo: da una parte di ausilio al Giudice, dall’altro di tutela dei creditori. Sulla base della relazione dell’OCC viene presentata, dal legale del debitore, apposta domanda presso il Tribunale competente, corredata della necessaria documentazione. Il Tribunale, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone l’apertura della procedura e la comunicazione ai creditori. A piano completamente attuato, si ottiene l’esdebitazione, ovvero la cancellazione dei debiti non pagati, che è il vero obiettivo di ogni debitore che avvia una procedura di sovraindebitamento.
Ninfa Marino
Ninfa Marino
2025-09-21 19:21:12
Numero di risposte : 14
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Possono accedere alle procedure di sovraindebitamento il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le startup innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. L’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento è aperto ai cittadini e le imprese sovraindebitate e che non riescono a onorare i propri debiti. L’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento offre supporto, assistenza e soluzioni concrete alle persone che si trovano in difficoltà economica a causa di debiti.
Caligola Gentile
Caligola Gentile
2025-09-10 10:42:17
Numero di risposte : 30
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Possono accedere alla procedura i soggetti indicati all’art.2, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 14/2019, ossia i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, che versino in stato di sovraindebitamento, cioè: i consumatori gli imprenditori agricoli; le c.d. start up innovative di cui al D.L. n.179/2012, convertito con L.n.221/212 gli imprenditori minori, ossia gli imprenditori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. gli imprenditori cessati i soci illimitatamente responsabili i professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi; le società professionali ex L. 183/2011; le associazioni professionali o studi professionali associati; le società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali; gli enti privati non commerciali. La procedura è riservata a coloro che: si trovano in uno stato di crisi, cioè nella condizione del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; si trovano in uno stato di insolvenza ossia nello stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" non abbiano già beneficiato in passato – per un massimo di due volte – dell’esdebitazione non abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Gastone Grasso
Gastone Grasso
2025-09-10 09:07:41
Numero di risposte : 19
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Possono chiedere di accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: gli imprenditori commerciali, solo però se si trovano in una delle seguenti condizioni: sotto soglia: si tratta di piccoli imprenditori, che devono avere avato, per i tre anni che precedono la data in cui si valuta il ricorrere del requisito dell’assoggettabilità a fallimento, congiuntamente tutti e tre questi requisiti. Sopra soglia, ma con debiti complessivi inferiori a 30 mila euro. Imprenditori anche non piccoli che hanno cessato l’attività e proceduto alla cancellazione dal registro delle imprese da almeno un anno. I consumatori: è definito consumatore la persona fisica che ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ciò a prescindere dalla natura dell’obbligazione stessa; Le start-up innovative cioè imprese anche non piccole, iscritte in una sezione speciale del Registro delle Imprese, che godono di agevolazioni fiscali e di deroghe al diritto societario e al diritto del lavoro e possono ricorrere al crowdfunding; Gli imprenditori agricoli e figure equiparate; I professionisti intellettuali.