Chi abita al piano terra deve pagare la bolletta della luce delle scale?

Sabatino Mariani
2025-09-13 18:57:05
Numero di risposte
: 9
Il principio di base sancisce che tutti i condomini, in quanto comproprietari delle parti comuni dell’edificio devono partecipare alle rispettive spese, a meno che non sia diversamente stabilito dal regolamento condominiale o dall’atto di acquisto.
Tuttavia, è prevista un’eccezione: se il regolamento di condominio o l’atto di acquisto specificano esplicitamente che il proprietario dell’appartamento al piano terra non partecipa alle spese per le scale, allora il condomino può effettivamente non pagare la bolletta relativa.
In assenza di esclusioni esplicite, si presume che anche l’appartamento al piano terra tragga un potenziale beneficio dalle parti comuni dell’edificio, e deve quindi compartecipare alle spese.
Il diritto di non pagare la bolletta della luce per le scale condominiali sussiste solamente in casi particolari definiti dagli atti ufficiali.
Chi abita al piano terra, salvo espliciti esoneri, contribuisce normalmente alle spese secondo i propri millesimi, riflettendo il principio di solidarietà e godimento potenziale delle parti comuni del condominio.

Giacobbe Milani
2025-09-13 17:40:34
Numero di risposte
: 23
Dal fondamento delle spese di pulizia e di illuminazione delle scale discende, in difetto di diversa convenzione, l’obbligo di contribuzione gravante pure sui condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché anche tali condomini fruiscono delle scale.
Si ha riguardo, nella specie, alla ripartizione delle spese di pulizia e di illuminazione delle scale.
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale più recente, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano cui esse servono, in applicazione analogica, in parte qua, dell’art. 1124 c.c.
Analogamente tale interpretazione risolve la questione della ripartizione delle spese per l’illuminazione delle scale.
Non potendosi riconoscere all’assemblea un potere discrezionale nella suddivisione dei contributi, la soluzione adottata in giurisprudenza è quella dell’applicazione analogica dell’art. 1124 c.c., utilizzando per intero l’indice dell’altezza di piano.

Miriana Martinelli
2025-09-13 17:29:03
Numero di risposte
: 14
L’art. 1123 del codice civile stabilisce che tutti i condomini devono contribuire alle spese comuni in proporzione ai rispettivi millesimi.
Tale onere è collegato alla proprietà dell’immobile.
Difatti ciò che conta non è l’uso effettivo del bene o del servizio condominiale, ma quello “potenziale”.
La circostanza quindi di poter accedere all’area comune, al di là anche delle condizioni dell’appartamento e della sua abitabilità, determina da sola l’obbligazione al pagamento delle spese condominiali.
Questo significa che ogni condomino, anche chi non vive nell’edificio o chi ha l’appartamento inagibile, deve pagare le spese per le parti comuni in quanto ne è comproprietario pro quota.
E lo steso dicasi per chi è titolare o locatario di un negozio al piano terra, di un magazzino o di un box auto, pur con accesso dalla strada.
Difatti tali condòmini, quantomeno in ordine alla conservazione-manutenzione delle aree condominiali, possono utilizzare tali beni comuni.
Quanto al criterio per la ripartizione delle spese di illuminazione del vano scale vale il criterio dell’altezza del piano.

Tommaso Ferrari
2025-09-13 17:14:50
Numero di risposte
: 14
Il proprietario di un'unità immobiliare in condominio è comproprietario delle cose indicate dall'art. 1117 c.c., salvo diversa indicazione del titolo o salvo particolare conformazione dell'edificio che consenta di affermare che quel condomino non tragga alcuna utilità da un bene comune.
Il proprietario di un negozio al piano terreno, anche se con unico accesso diretto alla pubblica via, sia comproprietario del terrazzo o lastrico o tetto, quale parte del condominio indispensabilmente utile a coprire l'edificio.
Salvo particolari fattispecie da valutarsi carte alla mano, il proprietario del negozio è quasi sempre comproprietario delle scale quale elemento utile a raggiungere un altro elemento di sua comproprietà, ossia la copertura dell'edificio.
Se gli atti d'acquisto non specificano nulla e rimandano genericamente alla legge, bisognerà vedere se esistono accessi secondari che rendano superflua ogni altra valutazione circa l'utilità delle scale.
In assenza di accessi diretti alle scale, non può non considerarsi il fatto che il proprietario di un'unità immobiliare in condominio è comproprietario delle cose indicate dall'art. 1117 c.c., salvo diversa indicazione del titolo o salvo particolare conformazione dell'edificio che consenta di affermare che quel condomino non tragga alcuna utilità da un bene comune.
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