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Come ripartire le spese dell'acqua in condominio senza errori?

Gioacchino De Santis
Gioacchino De Santis
2025-09-13 20:48:44
Numero di risposte : 21
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Le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. In assenza di contatori individuali, le spese dell’acqua devono essere ripartite in base ai millesimi di proprietà e non in parti uguali tra i condòmini. È possibile adottare sistemi alternativi come l’installazione di contatori individuali in ciascuna unità abitativa. I condòmini sono tenuti a comunicare annualmente la lettura dei propri contatori all’amministratore, consentendo un monitoraggio accurato dei consumi e la rilevazione tempestiva di eventuali anomalie. La ripartizione delle spese relative all’acqua deve essere effettuata in base ai millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione deliberata all’unanimità. In mancanza di tale accordo unanime, le spese dell’acqua continueranno a essere ripartite in base ai millesimi di proprietà, come stabilito dalla legge.
Ortensia Parisi
Ortensia Parisi
2025-09-13 19:46:35
Numero di risposte : 23
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Per ripartire le spese dell'acqua in un condominio, la base normativa è l'articolo 1123 del Codice Civile, che stabilisce che le spese vengono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Se l'edificio è sprovvisto di contatori divisionali, le spese vengono suddivise in base ai millesimi di proprietà. Se sono installati i contatori per ogni singola unità abitativa, le spese vanno ripartite in base ai consumi effettivi. La legge consente all'assemblea condominiale di deliberare una diversa ripartizione, anche non proporzionale ai millesimi o ai consumi, purché ci sia l'unanimità dei partecipanti. È importante che i contatori siano omologati e che le letture vengano effettuate regolarmente e in modo trasparente. Per ripartire la spesa dell'acqua in un condominio in modo corretto, è consigliabile verificare se il condominio è dotato di contatori individuali e consultare il regolamento condominiale. Inoltre, è fondamentale assicurarsi che le letture vengano effettuate regolarmente per garantire trasparenza ed equità nella ripartizione delle spese.
Yago Barone
Yago Barone
2025-09-13 18:46:02
Numero di risposte : 15
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Le spese per ripartizione del consumo dell'acqua vengono solitamente anticipate dal condominio ai fornitori, per poi essere ripartite tra i condomini. Il principio generale per la ripartizione dell'acqua è sancito nell'art. 1123 c.c. secondo cui tutte le spese condominiali vanni ripartite secondo i millesimi. Le spese relative all'acqua in condominio vanno ripartite in base agli effettivi consumi se sono rilevabili con strumentazione tecniche, come i contatori individuali, oppure in assenza di strumentazioni, in base alle quote millesimali di proprietà. Ad ogni buon conto, per un più puntuale computo del consumo effettivo dell'acqua, l'ideale è installare per ogni condomino contatori individuali, posizionati in ciascuna unità abitativa. I vantaggi dell'installazione dei contatori individuali per l'acqua in condominio, comporta la riduzione degli sprechi, l'adozione di comportamenti sostenibili ed un maggiore controllo sui consumi e l'individuazione di eventuali perdite e malfunzionamenti.
Marcello Benedetti
Marcello Benedetti
2025-09-13 17:55:54
Numero di risposte : 19
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In assenza dei contatori di sottrazione le spese dell'acqua, salvo diversa convenzione, si ripartiscono in base ai valori di proprietà. La questione riguarda il riparto della parte relativa ai consumi, perchè, per quanto riguarda i costi fissi, il riparto è certamente da effettuarsi in base ai valori millesimali. Per la verità non copiosa sul tema, la suddivisione va effettuata in base al valore di ciascuna unità immobiliare rispetto all'intero condominiale. In definitiva, in base al criterio proporzionale di cui all'art. 1123, co. 1 c.c, dunque in base ai millesimi di proprietà. La sentenza esclude che tale riparto possa correttamente ricondursi all'applicazione della norma di cui all'art. 1123, co.2, dal momento che detto riparto "appare inidoneo, per la sua irrazionalità, a fissare un congruo rapporto tra la spesa e l'uso individuale". La Corte di Cassazione ha esclusa la legittimità della suddivisione, adottata a maggioranza, per numero delle persone che occupano "stabilmente" le abitazioni, con esclusione dalla suddivisione degli appartamenti rimasti vuoti. Il principio è stato affermato ad es. con la sentenza n. 17557/2014 della Corte di Cassazione in cui è stata esclusa la legittimità della suddivisione, adottata a maggioranza, per numero delle persone che occupano "stabilmente" le abitazioni, con esclusione dalla suddivisione degli appartamenti rimasti vuoti.