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Come va divisa l'acqua condominiale?

Antonia Guerra
Antonia Guerra
2025-10-07 08:09:23
Numero di risposte : 34
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Le spese per il consumo dell'acqua debbono essere ripartite sulla base dei consumi delle singole unità immobiliari, ove ciò sia possibile in ragione della presenza dei così detti contatori di sottrazione, oppure quando non presenti sulla base dei millesimi di proprietà, salvo diverso accordo tra tutti i condòmini. Dunque, le spese relative all'acqua in condominio devono essere ripartite in base agli effettivi consumi se sono rilevabili con strumentazioni tecniche, come i contatori individuali, oppure, in assenza di tali strumentazioni, in base alle quote millesimali di proprietà, ex art. 1123 c.c., e mai in parti uguali. Ad ogni buon contro, per avere l'accertamento dei consumi effettivi dell'acqua è necessaria l'installazione del contatore individuale. I condomini sono tenuti a comunicare annualmente la lettura del proprio contatore all'amministratore, il che consente di monitorare eventuali contatori di costi eccessi condominiali. Qualora non fossero presenti in condomino contatori individuali per l'acqua, se ne può proporre in assemblea l'installazione.
Eriberto Barone
Eriberto Barone
2025-09-28 00:27:19
Numero di risposte : 25
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La regola vuole che tutte le spese di condominio siano divise per millesimi, nessuna esclusa. Lo prescrive l’articolo 1123 del codice civile. Tuttavia è ammesso il “patto contrario”, ossia un diverso accordo tra tutti i condominium. Questo significa che, per prima cosa, al fine di stabilire come dividere le spese dell’acqua, bisogna verificare se il regolamento di condominio prevede un criterio specifico. È questo infatti che prevale su tutto, anche sulla legge. Le cose vanno diversamente se, nel condominio, tutti i condomini hanno contatori dell’acqua. In tal caso la spesa deve essere ripartita in base ai consumi effettivi rilevati dai contatori stessi e sempre che nel regolamento non ci siano indicazioni diverse. È necessario però che l’installazione di un apposito contabilizzatore che consenta di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito dei costi sia avvenuta in ogni singola unità immobiliare.
Cassiopea Mazza
Cassiopea Mazza
2025-09-25 11:35:41
Numero di risposte : 21
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Le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. In assenza di contatori individuali, le spese dell’acqua devono essere ripartite in base ai millesimi di proprietà e non in parti uguali tra i condòmini. Tuttavia, per una gestione più precisa ed equa dei consumi idrici, è possibile adottare sistemi alternativi come l’installazione di contatori individuali in ciascuna unità abitativa. I condòmini sono tenuti a comunicare annualmente la lettura dei propri contatori all’amministratore, consentendo un monitoraggio accurato dei consumi e la rilevazione tempestiva di eventuali anomalie. Anche i proprietari di negozi all’interno del condominio non sono esentati dalla ripartizione delle spese per l’acqua. Il regolamento di condominio può prevedere criteri diversi per la ripartizione delle spese, ma tali modifiche devono essere deliberate all’unanimità.
Luigi Greco
Luigi Greco
2025-09-13 20:02:20
Numero di risposte : 29
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La bolletta relativa a un contatore centralizzato viene divisa – salvo diverso accordo dei condomini – in base al valore millesimale dell’appartamento. In relazione a quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa. Quindi, staccarsi dal contatore generale è un diritto di tutti i condomini. Anche quando è presente un regolamento contrattuale con divisione dell’acqua in millesimi, il proprietario di casa può scegliere l’uso del contatore separato personale. Così come il proprietario di casa può staccarsi dal contatore dell’acqua in condominio, il singolo non può impedire il passaggio dell’intero stabile a una condizione individuale.
Sibilla Leone
Sibilla Leone
2025-09-13 19:15:18
Numero di risposte : 20
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In assenza dei contatori di sottrazione le spese dell'acqua, salvo diversa convenzione, si ripartiscono in base ai valori di proprietà. La suddivisione va effettuata in base al valore di ciascuna unità immobiliare rispetto all'intero condominiale. In base al criterio proporzionale di cui all'art. 1123, co. 1 c.c, dunque in base ai millesimi di proprietà. L'art. 1123. co. 2 c.c. si riferisce "al godimento potenziale che il condomino può ricavare dalla cosa o dal servizio comune. Il fatto che egli non ne faccia uso non lo esonera dall'obbligo di pagamento della spesa. Salvo diversa convenzione, il criterio da applicare è quello di cui all'art. 1123, co.1 c.c.