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Cosa mi spetta se mi licenzio io?

Helga D'amico
Helga D'amico
2025-10-09 02:57:48
Numero di risposte : 19
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Solamente nel primo caso viene erogato un assegno di disoccupazione, che si chiama Naspi. In caso di dimissioni non sempre si può ottenere un’assistenza sociale, infatti lo Stato intende aiutare solamente chi si trova in una situazione di difficoltà per motivi che non dipendono dalla sua volontà, ma da una reale necessità. L’Inps con la Circolare 94/2015 considera “giuste cause” per un licenziamento le seguenti motivazioni: mobbing, comportamento ingiurioso del superiore nei confronti del dipendente, richiesta di effettuare operazioni illecite, molestie sessuali del datore di lavoro nei confronti del sottoposto, demansionamento, cioè una diminuzione delle mansioni richieste, tale da pregiudicare la carriera professionale, mancato pagamento dello stipendio, o effettuato in ritardo, non sono stati versati i contributi, dovere subire un’ingiustizia senza potersi difendere: litigio con i colleghi che non può essere evitato a causa dell’inferiorità gerarchica o dovuto all’inferiorità numerica. Nel posto di lavoro deve essere garantita la salute sia fisica che psichica, nel momento una delle due venisse a mancare, il lavoratore può legittimamente licenziarsi ricevendo successivamente la disoccupazione. Oltre alla perdita di lavoro involontaria, o per giusta causa, è necessario avere altre due caratteristiche per poter ricevere l’assegno di disoccupazione: un requisito lavorativo: è necessario avere lavorato per almeno 30 giornate effettive nei 12 mesi che precedono l’eventuale periodo di disoccupazione, un requisito contributivo: avere versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti al periodo di disoccupazione. Inoltre, è necessario essere iscritti al Centro per l’impiego, dichiarando la disponibilità immediata a svolgere un’altra attività lavorativa, e partecipando alle misure di politica attiva concordate.
Ugo Ruggiero
Ugo Ruggiero
2025-10-03 05:58:01
Numero di risposte : 23
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Se mi licenzio io non ho diritto alla NASPI. Il primo diritto che hai, se vieni licenziato, è quindi quello di percepire il sussidio di disoccupazione. Un ulteriore diritto che hai è quello di impugnare il licenziamento e opporti allo stesso.
Luciano D'amico
Luciano D'amico
2025-09-26 13:24:32
Numero di risposte : 21
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Qualunque sia la ragione delle dimissioni volontarie il lavoratore dipendente ha diritto alla liquidazione del TFR. Il Tfr (trattamento di fine rapporto) è una somma che spetta in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro; ne hanno diritto tutti i lavoratori subordinati sia che siano assunti a tempo pieno o part time, sia che abbiano un contratto a termine o indeterminato. Il lavoratore ha sempre diritto di ricevere la liquidazione del TFR, salvo nei seguenti casi: il lavoratore sceglie di ricevere il tfr ogni mese in busta paga e non può quindi pretenderlo alla fine del rapporto di lavoro; il trattamento di fine rapporto é stato destinato alla previdenza complementare per formare la c.d. pensione complementare; tuttavia se il dipendente resta disoccupato per più di 48 mesi può richiedere la liquidazione del TFR in anticipo; se il dipendente ha un’anzianità di servizio pari almeno ad 8 anni e deve sostenere spese sanitarie per sé o per i familiari, acquistare la prima casa per sé o per i figli, fruire del congedo parentale o per formazione, può chiedere il 70% del tfr anticipato, di conseguenza a fine rapporto avrà solo il residuo; Il tfr non viene erogato neanche nel caso in cui la liquidazione spettante venga utilizzata per compensare un debito del lavoratore nei confronti del datore; Il datore, in accordo col dipendente, può erogare il tfr a rate alla cessazione del rapporto, se non è espressamente vietato dalla contrattazione e se vengono corrisposti al lavoratore gli interessi.
Noel Conti
Noel Conti
2025-09-14 06:07:38
Numero di risposte : 17
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Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una parte della retribuzione che non viene corrisposta subito, ma accantonata per essere liquidata al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia il motivo della cessazione. La risposta alla domanda “se mi licenzio ho diritto al TFR?” è quindi affermativa. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. Il diritto al TFR non dipende dalla modalità di cessazione del rapporto (che sia dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale o pensionamento), poiché si tratta di una somma legata alla retribuzione e semplicemente differita nel tempo. Anche per il TFR destinato al fondo pensione, quindi, il diritto alla liquidazione è garantito in caso di dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro.