Quali licenziamenti danno diritto alla NASpI?
Tosca Silvestri
2025-09-30 04:51:11
Numero di risposte
: 30
I lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro possono chiedere la NASpI.
Si tratta, principalmente, di tutti i licenziamenti comminati dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a cominciare dal licenziamento disciplinare, sia esso per giustificato motivo soggettivo che per giusta causa.
Il diritto alla NASpI nasce anche in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Davis Giordano
2025-09-27 13:21:52
Numero di risposte
: 26
Dunque, anche il licenziamento per giusta causa, se ricorrono i requisiti appena elencati, dà diritto alla Naspi, poiché si tratta di una fattispecie di perdita involontaria del lavoro, ma in questo caso la Naspi decorre dal 30° giorno dalla presentazione della domanda.
Per poter accedere alla Naspi occorre possedere tre requisiti:
Perdita involontaria del lavoro: l’accesso alla prestazione presuppone che lo stato di disoccupazione sia involontario.
Requisito contributivo: devono risultare versate presso l’INPS almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.
Requisito lavorativo: il lavoratore deve aver lavorato per almeno 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
A prescindere che si tratti di licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo oppure giustificato motivo oggettivo, per motivi economici o altro ancora, comunque l’ammontare della Naspi è pari al 75% dell’imponibile medio mensile percepito dal dipendente nei ultimi 4 anni.
La Naspi è l’indennità di disoccupazione introdotta per tutti gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015.
Sara Rinaldi
2025-09-14 04:04:33
Numero di risposte
: 23
Il datore di lavoro può risolvere il rapporto in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, in mancanza di una previsione contrattuale specifica il termine massimo è di quindici giorni.
L'Ispettorato può disporre la ricostituzione del rapporto di lavoro se il lavoratore dimostra che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o che il datore di lavoro ha impedito la comunicazione dei motivi.
L'Ispettorato può riqualificare le dimissioni da tacite a dimissioni per giusta causa in caso di inadempienze gravi da parte del datore di lavoro, come il mancato pagamento delle retribuzioni.
Il rapporto di lavoro si intende risolto se le verifiche confermano la correttezza della comunicazione datoriale e il lavoratore non fornisce giustificazioni adeguate.
Egidio Lombardi
2025-09-14 04:00:03
Numero di risposte
: 18
La perdita involontaria dell'occupazione si configura a seguito di: licenziamento, anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; scadenza naturale del contratto; dimissioni per giusta causa; dimissioni volontarie nel periodo tutelato della maternità/paternità.
È prevista inoltre a seguito di risoluzione consensuale del contratto, unicamente nei casi di: nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro; licenziamento per giustificato motivo oggettivo; rifiuto al trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 Km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.
I casi più comuni riguardano il licenziamento, la scadenza del contratto, le dimissioni per giusta causa e quelle maturate durante il periodo tutelato di maternità/paternità.
L'assenza ingiustificata superiore a 5 o 15 giorni, salvo dimostrazione opposta, sarà considerata come dimissione volontaria e non più causa di licenziamento.
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