Secondo costante e consolidata giurisprudenza, Il curatore non è tenuto a riassumere la causa in caso di interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti non ammessi al passivo fallimentare, essendo, semmai interesse del fallito, il quale perde la capacità processuale solo per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.
Tale interesse si traduce in un vero e proprio onere in capo al fallito, poiché la riassunzione del giudizio impedisce al decreto monitorio di acquisire efficacia esecutiva nei confronti della società fallita tornata in bonis.
Il fallimento del debitore opponente non determina la caducazione del decreto ingiuntivo opposto: l'interruzione del pendente giudizio di opposizione non elimina il decreto ingiuntivo (o la sua efficacia di condanna e di titolo per l'iscrizione ipotecaria), potendo lo stesso spiegare i suoi effetti nei confronti del debitore una volta che questo sia tornato in bonis.
Il fallimento dichiarato nelle more dei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi non determina, dunque, l'inesistenza o l'inefficacia assoluta dei provvedimenti monitori, ma, semmai, soltanto la loro inefficacia relativa nei confronti della curatela fallimentare.
Al contrario, la mancata riassunzione dei processi interrotti consente che i titoli provvisori (e provvisoriamente esecutivi, nonché sufficienti all'iscrizione ipotecaria) conseguiti divenissero definitivi (e quindi, definitivamente, titoli esecutivi) nei confronti della società tornata in bonis.