Come si può riabilitarsi dopo un fallimento?

Raffaele Lombardi
2025-09-15 11:21:14
Numero di risposte
: 25
Nonostante il decreto Sezione penale che ordina la cancellazione dichiarativa di fallimento, la sua persistenza potrebbe essere legata al non pagamento delle spese processuali.
la presenza di tali iscrizioni è stata pregiudizievole per ulteriori situazioni .
Il tribunale di Sorveglianza nel rigettare il ricorso in quanto inammissibile per competenza dello stesso, nelle motivazioni conferma che sono ininfluenti, ai fini della valutazione l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, riferendosi alle spese processuali .

Diana De rosa
2025-09-15 09:29:08
Numero di risposte
: 15
La persona che ne abbia interesse può comunque chiedere al Tribunale fallimentare la riabilitazione e la cancellazione del proprio nominativo dal Casellario Giudiziale.
L’interessato può presentare al Tribunale competente la domanda di riabilitazione in carta semplice e sottoscritta.

Sarita Testa
2025-09-15 09:12:14
Numero di risposte
: 22
Il debitore fallito può chiedere di essere liberato dai debiti residui al fallimento, qualora abbia soddisfatto, almeno in parte i creditori concorsuali e cooperato con gli organi della procedura fallimentare anche consegnando al curatore tutta la propria corrispondenza.
L’esdebitazione è concessa dal Tribunale al momento della chiusura del fallimento oppure a seguito di ricorso presentato entro l’anno successivo dal debitore.
Il Tribunale verifica la sussistenza delle suddette condizioni e sentito il parere del curatore e dei creditori riuniti in comitato, può dichiarare inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente dal debitore fallito.
La riabilitazione costituisce quindi un diritto del condannato se ricorrono le condizioni suddette e comporta che le pene accessorie si estinguono come ogni altro effetto penale della condanna.
La riabilitazione Diversa dal beneficio di esdebitazione è la procedura penale di riabilitazione che attiene al condannato che non sia stato sottoposto a misura di sicurezza, abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, dia prove effettive e costanti di buona condotta.

Egisto Monti
2025-09-15 06:13:01
Numero di risposte
: 24
Con la chiusura del fallimento si produce automaticamente l’effetto riabilitativo del fallito, il quale riacquista tutte le capacità personali che erano venute meno a causa della procedura concorsuale. In ogni caso, a prescindere dalla cancellazione dal casellario, vista la chiusura del fallimento, il lettore potrà certamente avviare una nuova attività imprenditoriale. Per ottenere la cancellazione dal casellario, è possibile presentare un’apposita istanza al tribunale del luogo di nascita, allegando il certificato che attesta la chiusura del fallimento. Ne consegue che eventuali segnalazioni del nominativo presso le banche dati creditizie dovrebbero essere cancellate, anche al fine di consentire un più agevole accesso al credito.

Marina Bellini
2025-09-15 06:09:22
Numero di risposte
: 25
Per riabilitarsi dopo un fallimento, è possibile rivolgersi al Tribunale per ottenere la cancellazione dell'iscrizione dal casellario giudiziale.
Al ricorso va allegato il certificato di chiusura del fallimento.
All'esito del ricorso, il Tribunale emette l'ordinanza di cancellazione dell'iscrizione.
Tale ordinanza dovrà essere inserita nel SIC ("sistema informativo del casellario") da parte dell'ufficio iscrizione presso lo stesso Tribunale che ha emesso l'ordine di cancellazione.
A seguito dell'iscrizione dell'ordinanza di cancellazione nel SIC, la sentenza di fallimento non sarà più menzionabile in tutti i tipi di certificato ("eliminazione logica").
A questo punto, si dovrà procedere alla cancellazione fisica e definitiva dell'iscrizione, operazione che compete all'ufficio che a suo tempo aveva iscritto la sentenza di fallimento.
Tale ufficio effettuerà la cancellazione fisica e definitiva dell'iscrizione fallimentare su comunicazione automatica del sistema per via telematica.
In questi casi, quindi, è possibile richiedere la cancellazione dell'annotazione della sentenza nel casellario giudiziale.
La cancellazione dell'annotazione della sentenza nel casellario giudiziale può essere ottenuta seguendo la procedura prevista dall'articolo 40 Dpr 313/2002.
Il diritto di richiedere la cancellazione dell'annotazione della sentenza nel casellario giudiziale è stato stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 308/2010.
L’imprenditore, dichiarato fallito prima della riforma del 2006, ha il diritto di richiedere la cancellazione dell'annotazione della sentenza nel casellario giudiziale.
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