Come si può riabilitare un fallito?

Mercedes Gallo
2025-09-15 10:14:15
Numero di risposte
: 16
La riabilitazione consentiva al fallito di far cessare le incapacità civili ricollegate, in alcuni casi, alla permanenza dell’iscrizione nel registro dei falliti.
Il rimedio per far cessare tali incapacità era appunto la riabilitazione civile.
Le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento vengono meno automaticamente al momento stesso della chiusura del fallimento.
A livello pratico, accade che nel casellario giudiziale civile permane l'iscrizione della sentenza di fallimento, anche dopo la chiusura dello stesso.
In questi casi, è riconosciuta la possibilità di chiedere al Tribunale la cancellazione dal casellario.

Roberta Amato
2025-09-15 10:09:19
Numero di risposte
: 23
Con la chiusura del fallimento si produce automaticamente l’effetto riabilitativo del fallito, il quale riacquista tutte le capacità personali che erano venute meno a causa della procedura concorsuale.
Con la chiusura del fallimento, dunque, vengono meno non soltanto gli effetti del fallimento stesso sul patrimonio del fallito, ma anche tutte le incapacità personali che lo avevano colpito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.
Per ottenere la cancellazione dal casellario, è possibile presentare un’apposita istanza al tribunale del luogo di nascita, allegando il certificato che attesta la chiusura del fallimento.
Dunque, se la sentenza dichiarativa di fallimento è anteriore al 16 gennaio 2006, il lettore ha diritto di chiedere la cancellazione dal casellario giudiziale per chiusura del fallimento.
In ogni caso, a prescindere dalla cancellazione dal casellario, vista la chiusura del fallimento, il lettore potrà certamente avviare una nuova attività imprenditoriale, anche se potrebbe persistere la segnalazione del fallimento presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia e/o altre banche dati creditizie.

Bacchisio Romano
2025-09-15 10:03:32
Numero di risposte
: 17
Per riabilitare un fallito è possibile rivolgersi al Tribunale per ottenere la cancellazione dell'iscrizione dal casellario giudiziale, secondo la procedura prevista dall'articolo 40 Dpr 313/2002.
Il Tribunale decide in composizione monocratica e con le forme stabilite dall’art. 666 del c.p.p.
Al ricorso va allegato il certificato di chiusura del fallimento.
All'esito del ricorso, il Tribunale emette l'ordinanza di cancellazione dell'iscrizione.
L'ordinanza di cancellazione dovrà essere inserita nel SIC da parte dell'ufficio iscrizione presso lo stesso Tribunale che ha emesso l'ordine di cancellazione.
A seguito dell'iscrizione dell'ordinanza di cancellazione nel SIC, la sentenza di fallimento non sarà più menzionabile in tutti i tipi di certificato.
La cancellazione fisica e definitiva dell'iscrizione compete all'ufficio che a suo tempo aveva iscritto la sentenza di fallimento.
Il sistema provvederà ad inviare automaticamente per via telematica un'apposita comunicazione a quest'ultimo ufficio, che effettuerà la cancellazione fisica e definitiva dell'iscrizione fallimentare.

Caterina Grasso
2025-09-15 09:36:54
Numero di risposte
: 23
La persona che ne abbia interesse può comunque chiedere al Tribunale fallimentare la riabilitazione e la cancellazione del proprio nominativo dal Casellario Giudiziale.
L’interessato può presentare al Tribunale competente la domanda di riabilitazione in carta semplice e sottoscritta.
La domanda di riabilitazione può essere presentata da chiunque sia interessato.

Ausonio Mancini
2025-09-15 07:57:45
Numero di risposte
: 17
La riabilitazione può essere concessa al fallito che abbia adempiuto ad almeno una delle condizioni di cui all'art. 143 sotto riportate.
La riabilitazione civile dal fallimento ha le sue basi normative nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge fallimentare) agli articoli da 142 a 145, nonché all'art. 241.
La riabilitazione può essere concessa al fallito che abbia adempiuto ad almeno una delle condizioni di cui all'art. 143.
La riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento, come ad esempio l'incapacità ad esercitare i diritti politici attivi e passivi.
Infine, la sentenza di riabilitazione civile deve ordinare la cancellazione del richiedente dal pubblico registro dei falliti.
La riabilitazione può essere concessa al fallito che abbia adempiuto ad almeno una delle condizioni di cui all'art. 143:
Aver dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento (art. 143, n. 3).
Pagamento integrale di tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese (art. 143, n. 1).
I cinque anni dalla chiusura del fallimento sono il periodo minimo di buona condotta richiesto dalla legge.
Pertanto, qualora l'istanza di riabilitazione sia presentata successivamente, la buona condotta del soggetto deve essere valutata con riguardo a tutto il periodo successivo alla chiusura del fallimento.
La cancelleria del Tribunale provvede alla cancellazione del soggetto riabilitato dal pubblico registro dei falliti previsto dall'art. 50 L.F.

Olimpia Parisi
2025-09-15 06:56:33
Numero di risposte
: 18
La persona che ne abbia interesse può, comunque, chiedere al Tribunale penale la cancellazione dal Casellario Giudiziale.
Con istanza in carta semplice sottoscritta dall'interessato.
All’istanza deve essere allegato il certificato di chiusura del fallimento.
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