Quanto tempo dura in media un fallimento?

Alan Santoro
2025-09-15 09:03:33
Numero di risposte
: 23
Le procedure durano mediamente oltre 7 anni.
La fase che richiede maggiore tempo è la liquidazione dei beni.
Solamente il 20 per cento dei piani di concordato è omologato: di questi circa due terzi prevede la liquidazione dell’impresa e un quinto si conclude con un fallimento.
Dopo la riforma del 2012 sono aumentati sia le richieste di concordato sia il numero di piani omologati;
dopo quelle del 2013 e del 2015 è invece diminuito il ricorso alle procedure.

Guendalina Barone
2025-09-15 08:15:24
Numero di risposte
: 24
La durata ragionevole delle procedure fallimentari può essere stimata in cinque anni per quelle di media complessità.
Ed è elevabile fino a sette anni quando il procedimento si presenta notevolmente complesso.
La Legge Pinto, stabilisce che il termine “ragionevole” di durata si considera rispettato se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.
Secondo la più recente giurisprudenza, per i creditori tale termine decorre dalla data di ammissione al passivo.
Ciò significa che se il fallimento ha una durata superiore ai sei anni, causando danni patrimoniali o non patrimoniali alle parti, si può chiedere un’equa riparazione presentando ricorso al Presidente della Corte d’Appello territorialmente competente.
Una volta accertata l’irragionevole durata della procedura, tenuto conto, tra l’altro, della complessità del caso e del numero dei creditori, la misura dell’indennizzo varia tra euro 400,00 ed euro 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata.

Gelsomina Milani
2025-09-15 07:38:19
Numero di risposte
: 19
La ragionevole durata di un procedimento fallimentare è di sei anni.
Tale termine può applicarsi solo in caso di fallimento con un unico creditore o, comunque, con un numero limitato di creditori, senza profili contenziosi.
La ragionevole durata del procedimento deve essere riconosciuta in sette anni se la procedura fallimentare è caratterizzata da straordinaria complessità.
In tale arco temporale non può, in ogni caso, essere compreso il tempo degli esperimenti di vendita, ovvero il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti.
La particolare complessità della procedura può essere data dal numero elevato dei creditori, dalla natura o dalla situazione giuridica dei beni da liquidare, dalla proliferazione di giudizi connessi o dalla pluralità delle procedure concorsuali interdipendenti.
Tutti questi elementi sono da valutare al fine di estendere la durata non irragionevole del processo fino ad un massimo di sette anni ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo.
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