Cosa succede se non si rispetta l'accordo di separazione?

Federico Verdi
2025-09-17 05:50:38
Numero di risposte
: 14
Se non si rispetta l'accordo di separazione, è possibile provare a cercare un confronto stragiudiziale attraverso un avvocato.
Un approccio volto al chiarimento può aiutare a risparmiare tempo, denaro e energie mentali.
La fermezza può aiutare a prevenire future violazioni.
È importante documentare qualsiasi evento, come variazioni della frequentazione rispetto al calendario concordato o imposto dal Giudice.
Se l'atteggiamento di rifiuto persiste, potrebbe essere necessario agire senza troppe remore e rivolgersi al Tribunale.
La documentazione accumulata può essere utile in caso di causa.
Aprire una causa è un'attività lunga e onerosa, quindi è utile agire quando l'atteggiamento di rifiuto è ripetuto.

Kris Colombo
2025-09-17 05:23:17
Numero di risposte
: 18
Non è possibile obbligare legalmente l’altra parte a rispettare gli impegni.
Non si possono avviare procedure di recupero per mancati pagamenti.
Non si ottiene una regolamentazione chiara su mantenimento, affidamento e spese.
Se c’è una sentenza o un accordo omologato, si può procedere con il pignoramento.
Con un accordo privato, no.
Un accordo privato separazione non ha forza esecutiva.
Nessuna possibilità di obbligarlo legalmente.
Nessuna tutela economica.
Nessun diritto di richiedere gli arretrati.

Giacinto Palumbo
2025-09-17 02:28:08
Numero di risposte
: 33
Se uno dei due coniugi non rispetta le condizioni pattuite dopo aver deciso di separarsi, si possono attivare vari strumenti di tutela previsti dal codice civile.
L'accordo di separazione consensuale, sottoscritto da entrambi i coniugi, deve essere depositato presso il Tribunale competente.
Se le condizioni sono ritenute conformi alla legge, verrà emesso il Decreto di omologazione, cioè la dichiarazione di efficacia dell'accordo di separazione consensuale.
Se uno dei due coniugi non rispetta le condizioni, tutte o in parte, si possono agire con le dovute e relative istanze al fine di far rispettare ciascuna delle condizioni stabilite.
Il codice civile prevede vari strumenti di tutela, da attuare nei confronti del coniuge che non versa l'assegno di mantenimento.
Nei casi più gravi, il mancato versamento di tali somme può costituire fattispecie di rilevanza penale per "violazione degli obblighi di assistenza familiare".
Se non vengono rispettate le disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, si può rivolgere alla forza pubblica.
A seguito di qualsiasi comportamento grave e contrario all'interesse dei figli, il giudice può modificare i provvedimenti, renderne più agevole l'attuazione e comminare sanzioni.

Liliana Bellini
2025-09-17 02:08:07
Numero di risposte
: 21
Una nuova sentenza della Corte d’Appello di Firenze aiuta a capire che fare in caso di accordo di separazione non rispettato: è possibile ricorrere ad un particolare rimedio giudiziale, chiamato esecuzione in forma specifica.
L’ex coniuge leso nei suoi diritti dal mancato rispetto dell’accordo può farlo valere in tribunale ed ottenere una sentenza che trasferisce in suo favore la proprietà degli immobili che l’altro coniuge si era rifiutato di concedere.
Insomma, i patti previsti nell’accordo di separazione vanno rispettati e in caso negativo sarà il giudice a provvedere, attribuendo direttamente al beneficiario i diritti che l’ex coniuge prima si era impegnato a riconoscere, ma poi aveva negato, non attuando spontaneamente le previsioni contenute nell’accordo.
Perciò, bisogna pensare bene prima a cosa si sta facendo e sottoscrivendo, perché poi, quando l’accordo di separazione è stato raggiunto, le condizioni stabilite diventano vincolanti per entrambi gli ex coniugi e si possono modificare solo in caso di divorzio.
In caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’accordo di separazione, l’ex coniuge che ne pretende l’applicazione può ricorrere al giudice civile competente per ottenere una sentenza di «esecuzione in forma specifica» dell’obbligo che era rimasto inadempiuto.
I giudici fiorentini hanno accolto la domanda, rilevando che «la giurisprudenza maggioritaria riconosce senz’altro efficacia obbligatoria e vincolante di tali patti».
L’unico limite è che essi non hanno «natura reale e quindi effetto traslativo immediato» delle proprietà immobiliari: proprio per questo è necessaria una sentenza del giudice, che realizza quel trasferimento di proprietà dei beni che era stato stabilito nell’accordo di separazione.