Quali sono gli accordi validi per una separazione di fatto?
Salvatore Serra
2025-12-09 15:14:00
Numero di risposte
: 21
I coniugi potranno regolare i reciproci rapporti e le questioni relative ai figli secondo la loro discrezionalità, a titolo esemplificativo potranno: decidere sul diritto di visita ai figli e sul loro collocamento mentre non potranno decidere sul loro affidamento o sulla limitazione dei diritti e doveri dei genitori.
Prevedere il versamento di un assegno periodico a favore del coniuge più debole e dei figli; decidere una somma da pagare in unica soluzione a titolo di mantenimento; trasferire la proprietà di immobili o beni che non saranno considerate come donazioni.
In sostanza i coniugi potranno accordarsi su molteplici aspetti sia personali che patrimoniali ma senza poter derogare ai diritti indisponibili di ciascun coniuge e dei figli (per esempio non potranno rinunciare al diritto agli alimenti e neppure alla responsabilità genitoriale).
Quando i coniugi attuano una separazione di fatto possono decidere liberamente a chi venga lasciata la casa familiare.
Tale accordo, come anticipato, non è protetto in caso di cambi di idea da parte dell’effettivo proprietario né gode delle tutele previste in caso di assegnazione della casa familiare nei confronti dei terzi acquirenti o aventi diritto.
Nel caso in cui l’immobile sia tratto in locazione, però, il coniuge che concordemente rimane a vivere nell’immobile subentra di diritto quale intestatario del contratto, nel caso in cui non avesse già la qualità.
Nel caso in cui i coniugi redigano una scrittura privata nella quale riportano la comune volontà si separarsi e vivere separati, con le relative condizioni, è generalmente improbabile l’accoglimento della domanda di addebito della separazione in un eventuale successiva causa giudiziale, salvo il caso che non sopraggiungano ulteriori motivi successivamente alla sottoscrizione dell’accordo.
Assia Fontana
2025-11-27 09:45:40
Numero di risposte
: 27
La separazione di fatto è una condizione scelta dai coniugi che decidono concordemente di terminare la convivenza matrimoniale, in genere prevedendo il trasferimento di uno dei due in un’abitazione diversa da quella familiare, senza ottenere alcuna autorizzazione dal Tribunale.
Non essendo prevista alcuna ratificazione le parti non sono obbligate a giungere ad una regolamentazione vincolante e formale dei rapporti economici e privati, neppure per quanto riguarda i figli.
La separazione di fatto non ha effetti giuridici.
La separazione di fatto rimane priva di qualsivoglia controllo di legittimità e giustizia, di conseguenza è preferibile non percorrere tale strada soprattutto se si hanno figli minori o questioni patrimoniali particolarmente complicate da definire.
Un’ulteriore differenza essenziale tra le due tipologie di separazione consiste nel fatto che quella legale può fungere da causa per ottenere lo scioglimento del matrimonio mentre la separazione di fatto no.
Giuseppa Romano
2025-11-21 21:38:21
Numero di risposte
: 33
La separazione di fatto rappresenta un momento solitamente transitorio che pone una netta cesura in un rapporto matrimoniale o di convivenza, determinato dalla decisione consensuale o di un singolo coniuge di porre fine alla relazione.
È possibile, dunque, ricorrere alla stesura di documenti privati per stabilire l’esito di questioni interne ai conviventi o ai coniugi, che riguardano interessi patrimoniali e familiari, e soprattutto tali accordi risultano necessari qualora si tratti di separazione coppie di fatto con figli.
Per questo è fondamentale che si stipulino degli accordi sul mantenimento dei figli o sul tempo da trascorrere con essi.
La separazione di fatto può avvenire all’interno delle mura domestiche o può coincidere con la decisione di uno dei coniugi di lasciare la sede di convivenza, tale scelta, tuttavia, deve realizzarsi nel rispetto e nell’adempimento degli obblighi coniugali, siano essi di carattere economico o naturale e morale.
Infatti, quando uno dei coniugi lascia la dimora coniugale, è necessario che si assicuri una stabilità economica e psico-fisica dei figli, in particolare relativa al mantenimento dell’istruzione e della salute, specialmente se essi risultano minorenni o maggiorenni non autosufficienti (come nel caso di studenti).
Ileana Messina
2025-11-13 04:38:14
Numero di risposte
: 23
La separazione di fatto è una fase del processo di una coppia in cui uno o entrambi i coniugi decidono di vivere separatamente senza che ci sia un intervento legale a definire e ad autorizzare questa condizione.
Con questo termine intendiamo una condizione di vita separata dei coniugi che si accordano in modo autonomo per l’abitazione e altre risorse economiche, pur in assenza di un’autorizzazione da parte del Tribunale.
La separazione di fatto avviene anche nelle mura domestiche.
I coniugi convivono in casa con i figli ma non più come una coppia.
Questo tipo di separazione non è formalizzato da alcun accordo scritto o sentenza del tribunale, e pertanto non ha effetti legali vincolanti, ma può essere considerata una via di mezzo prima di procedere alla separazione legale o al divorzio.
La separazione di fatto è solo un percorso nella vita privata della coppia che non incide sul matrimonio ed è sprovvisto di tutela legale.
Non ha un tempo massimo o minimo, non è necessario dimostrare che sussiste tale condizione e non c’è bisogno di prova per chi sta per ritrovare la sintonia all’interno della famiglia.
La differenza più sostanziale tra separazione di fatto e separazione legale è legata agli aspetti legali e giuridici dei due istituti: la seconda infatti deve essere omologata da un Tribunale e si conclude con la redazione di un congruo accordo a cui devono attenersi entrambe le parti.
Giuseppina Serra
2025-11-05 01:34:31
Numero di risposte
: 31
Gli accordi patrimoniali in sede di separazione o divorzio In sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, i coniugi possono concludere accordi patrimoniali.
Gli accordi hanno ad oggetto trasferimenti mobiliari e/o immobiliari, a favore di uno di essi o di uno o più figli, senza la previsione di un corrispettivo.
Tali accordi sono validi allorchè inseriti nel verbale di udienza del procedimento.
Il verbale, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. c.c.
Con il ricorso per separazione o per divorzio, le parti possono quindi anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.
In tal modo, la Riforma Cartabia ha definitivamente riconosciuta la possibilità per i coniugi di gestire, nell’ambito dei procedimenti per separazione o per divorzio.
Ciò include anche il trasferimento delle proprietà o degli altri diritti sugli immobili.
Va infine ricordato che i coniugi possono raggiungere tra loro accordi patrimoniali senza prevederne l’inserimento nel ricorso per separazione o per divorzio.
Si tratta delle scritture a latere dei ricorsi, delle quali abbiamo parlato nell’articolo pubblicato QUI →
La Corte di Cassazione ha affermato che l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o divorzio, abbia natura negoziale.
Pertanto, l’accordo produce effetti senza la necessità di essere sottoposto al Giudice per l’omologazione.
E devono applicarsi i principi contenuti in materia contrattuale, comprese le norme in tema di risoluzione e di inadempimento.
Attesa l’efficacia immediatamente traslativa della proprietà, deve considerarsi che il verbale nel quale questi accordi vengono trasfusi costituisca, dopo la sentenza, titolo per la trascrizione.
Questo è ai sensi dell’art. c.c.
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