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Quali sono gli accordi validi per una separazione di fatto?

Giuseppina Serra
Giuseppina Serra
2025-11-05 01:34:31
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Gli accordi patrimoniali in sede di separazione o divorzio In sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, i coniugi possono concludere accordi patrimoniali. Gli accordi hanno ad oggetto trasferimenti mobiliari e/o immobiliari, a favore di uno di essi o di uno o più figli, senza la previsione di un corrispettivo. Tali accordi sono validi allorchè inseriti nel verbale di udienza del procedimento. Il verbale, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. c.c. Con il ricorso per separazione o per divorzio, le parti possono quindi anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. In tal modo, la Riforma Cartabia ha definitivamente riconosciuta la possibilità per i coniugi di gestire, nell’ambito dei procedimenti per separazione o per divorzio. Ciò include anche il trasferimento delle proprietà o degli altri diritti sugli immobili. Va infine ricordato che i coniugi possono raggiungere tra loro accordi patrimoniali senza prevederne l’inserimento nel ricorso per separazione o per divorzio. Si tratta delle scritture a latere dei ricorsi, delle quali abbiamo parlato nell’articolo pubblicato QUI → La Corte di Cassazione ha affermato che l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o divorzio, abbia natura negoziale. Pertanto, l’accordo produce effetti senza la necessità di essere sottoposto al Giudice per l’omologazione. E devono applicarsi i principi contenuti in materia contrattuale, comprese le norme in tema di risoluzione e di inadempimento. Attesa l’efficacia immediatamente traslativa della proprietà, deve considerarsi che il verbale nel quale questi accordi vengono trasfusi costituisca, dopo la sentenza, titolo per la trascrizione. Questo è ai sensi dell’art. c.c.