La legge italiana designa come eredi legittimi, ai sensi dell’articolo 565 del Codice Civile, i parenti più stretti.
Tra questi ci sono: il coniuge; i discendenti, ossia i figli; gli ascendenti, in altre parole i genitori; i collaterali: i fratelli e le sorelle; gli altri parenti del defunto; lo Stato.
I primi sono coloro ai quali si sarebbe devoluta l’eredità in assenza di un testamento, quindi il coniuge, i figli e i parenti fino al sesto grado di parentela.
I legittimari invece sono coloro che hanno diritto ad una quota del patrimonio, quindi il coniuge, i figli e i genitori.
Se il soggetto deceduto è senza figli e senza fratelli, succedono direttamente i genitori in parti uguali.
Al contrario invece se non ha figli e non ha genitori, gli eredi legittimi sono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
In caso di assenza di figli, fratelli e genitori, gli eredi legittimi saranno i parenti entro il sesto grado.
Nel caso in cui il defunto non si sia mai sposato o il coniuge sia defunto precedentemente, in assenza di testamento la sua eredità si suddivide tra i figli in parti uguali.
Se invece non ci sono figli, gli eredi legittimi sono i parenti ascendenti quindi i genitori.
In assenza invece di figli e genitori, gli eredi sono i fratelli.
In presenza di genitori e di uno o più fratelli, ma in assenza di figli: in questo caso l’eredità viene divisa al 50% tra i genitori e al 50% tra i fratelli.
In presenza di genitori, ma in assenza di figli e fratelli, viene divisa a metà tra i due genitori.