In assenza di testamento, si applicano direttamente ed esclusivamente le norme sulla successione legittima, che favoriscono i parenti più prossimi rispetto a quelli più lontani, secondo un preciso ordine di graduazione.
I primi ad essere chiamati all’eredità dello zio defunto sono i suoi genitori, se sono ancora in vita al momento dell’apertura della successione, cioè alla data di morte del de cuius.
Se in quel momento i genitori e gli altri ascendenti sono tutti deceduti, l’eredità va divisa, in parti uguali, tra i fratelli e le sorelle dello zio.
Se, invece, gli ascendenti dello zio sono ancora in vita, essi concorrono nella divisione dell’eredità con suoi i fratelli o le sorelle, ed ai genitori viventi spetta la metà del patrimonio.
Se un fratello, o una sorella, dello zio era premorto, cioè deceduto prima di lui, nella quota ereditaria che gli, o le, sarebbe spettata subentrano i suoi figli, vale a dire i nipoti dello zio di cui ci stiamo occupando.
La rappresentazione opera per stirpi, quindi non solo con riguardo ai fratelli e sorelle ma anche per le altre categorie di parenti, purché entro il sesto grado.