Una volta eseguita la denuncia e riconosciuta la malattia dagli enti di competenza, il lavoratore impossibilitato di tornare ad eseguire il proprio compito regolarmente, recepisce un’indennità.
Per i primi 90 giorni di malattia il lavoratore ha diritto a recepire il 60% della retribuzione media giornaliera, mentre dal giorno 91 fino alla guarigione il 75% (sempre della retribuzione media giornaliera).
Se la malattia professionale non viene denunciata subito, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni Inail entro tre anni (termine di prescrizione) dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, ovvero entro tre anni da quando la stessa è stata diagnosticata.
Sono ammesse alla tutela assicurativa le malattie professionali indicate nelle due tabelle allegate al D.M. 9 aprile 2008.
Sono ammesse alla tutela assicurativa anche le malattie professionali non rientranti nelle tabelle di legge, purché il lavoratore fornisca la prova del nesso causale tra l’esistenza della patologia e la causa lavorativa.
L’INAIL indennizza i danni derivanti da patologie di origine lavorativa mediante l’erogazione di prestazioni di tipo economico, sanitario e riabilitativo.
Il lavoratore potrà essere assistito dal nostro patronato nella richiesta di primo pagamento della indennità temporanea assoluta, nelle richieste di indennizzo in caso di postumi permanenti o per l’ottenimento di ulteriori prestazioni correlate.
La malattia professionale può comportare una condizione di inabilità temporanea o postumi permanenti.
Se la malattia professionale diagnosticata determina astensione dal lavoro, la stessa verrà indennizzata a decorrere dal giorno di denuncia all’Inail.
La comunicazione della malattia di origine professionale deve avvenire mediante invio al datore di lavoro dei riferimenti del certificato di malattia professionale e, in caso di prosecuzione delle cure, dei riferimenti dei certificati compilati dal medico curante e già trasmessi telematicamente all’Inail.