Quanti anni dura la malattia professionale?
Ubaldo Sanna
2025-10-14 06:14:09
Numero di risposte
: 25
La legislazione vigente non considera però cristallizzata la rendita dopo 15 anni.
Per le malattie professionali la revisione per aggravamento può essere disposta dall’INAIL o richiesta dall’interessato entro 15 anni dalla data di decorrenza della rendita, una volta all’anno.
Si precisa che l’ultima visita di revisione, cioè quella fissata al quindicesimo anno, è soggetta al termine di decadenza di un anno dal compimento del quindicennio, pertanto può essere richiesta dall’infortunato o disposta dall’INAIL entro 15 anni +1 dalla data di decorrenza della rendita.
Solo decorso tale termine la rendita può ritenersi cristallizzata.
Nicoletta De rosa
2025-10-09 05:28:20
Numero di risposte
: 19
La denuncia di malattia professionale deve essere presentata entro tre anni e 150 giorni dal suo manifestarsi, pena la perdita di ogni diritto.
Se la denuncia non è presentata al manifestarsi della malattia professionale, ma solo in un momento successivo, le prestazioni eventualmente spettanti fino a tale data non potranno essere riconosciute ed erogate.
Il lavoratore in servizio deve inviare la denuncia, corredata dal certificato medico, al datore di lavoro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o con altra modalità cartacea o telematica che possa provarne la data di ricezione),entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia .
Oltre tale termine si perde il diritto all’indennizzo per il periodo antecedente alla denuncia.
Se al momento in cui si manifesta la malattia il lavoratore non è più in servizio, può presentare la domanda di riconoscimento della malattia professionale direttamente all’INAIL.
Dal momento in cui riceve la denuncia dal lavoratore malato, il datore di lavoro ha 5 giorni di tempo per presentare a sua volta la denuncia di malattia professionale direttamente sul sito dell’INAIL.
Kayla Rizzi
2025-10-01 12:31:53
Numero di risposte
: 26
L'azione per ottenere il riconoscimento della malattia professionale si prescrive nel termine di tre anni dal giorno della manifestazione della malattia professionale.
Il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui si esauriscono i termini fissati dalla legge per l’espletamento del procedimento amministrativo, ovvero 150 giorni.
Il termine di prescrizione ricomincerebbe a decorrere soltanto con l’espressa definizione in senso positivo o negativo del procedimento amministrativo di liquidazione.
La sospensione non avrebbe la durata limitata di 150 giorni, bensì durerebbe per l’intero procedimento della procedura amministrativa, qualunque sia la durata.
La decorrenza dei termini previsti ex art. 111, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.
Benedetta Basile
2025-09-21 01:08:20
Numero di risposte
: 29
Entro 10 anni, (se conseguente ad un infortunio), a partire dalla data in cui è avvenuto l’incidente.
Entro 15 anni, (se conseguente a malattia professionale), dalla data di denuncia della patologia.
Entro 10 anni, (se conseguente ad un infortunio), a partire dalla data in cui è avvenuto l’incidente;
Entro 15 anni (se conseguente a malattia professionale), dalla data di denuncia della patologia.
Entro 10 anni, se si tratta di un infortunio, ed entro 15 anni, se trattasi di malattia professionale.
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