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Quanti soldi danno per la malattia professionale?

Nicoletta Leone
Nicoletta Leone
2025-10-06 22:29:12
Numero di risposte : 29
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Tutte le tabelle sono suddivise in fasce di età quinquennali e all’interno della fascia è previsto un indennizzo uguale. L’età che viene presa come riferimento per l’individuazione dell’indennizzo in capitale per le menomazioni riconosciute con percentuale compresa tra 6% e 15% è: nel caso degli infortuni, quella alla data di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, cioè del periodo di malattia riconosciuto dall’INAIL, nel caso della malattia professionale, dove generalmente non esiste inabilità temporanea assoluta, quella alla data della domanda. A fini di comprensione, dal giorno 1 luglio 2022 le cifre indicate per il 2019 sono state incrementate dell’1,9% e ciò fino al 30 giugno 2023 in quanto dal giorno 1 luglio 2023 gli indennizzi sono stati aumentati dell’ulteriore 8,1%. Facendo quindi i conti, per l’indennizzo di un infortunio avvenuto successivamente al giorno 1 luglio 2023 (o per le differenze in caso di aumenti del danno a seguito di revisione) le cifre indicate per il 2019 sono state incrementate del 10,15%. Ulteriormente, con la circolare n. 26 del 16 settembre 2024, tali cifre sono state incrementate del 5,6% per i provvedimenti emanati successivamente al 1° luglio 2024 in caso di nuovi eventi; in caso di revisioni o aggravamenti l’incremento del 5,6% è calcolato solo sui maggiori importi eventualmente dovuti. Per il momento non ho una tabella aggiornata, ma l’indennizzo può essere calcolato moltiplicando per 105,6 l’importo indicato nella tabella sottostante, quella del 2023. Se a seguito di aggravamento della menomazione viene riconosciuta una percentuale superiore, ma sempre compresa tra il 6% e il 15%, viene erogato l’indennizzo previsto per la maggiore percentuale di danno, ma viene la somma viene decurtata dall’indennizzo precedentemente erogato.
Priamo Ferraro
Priamo Ferraro
2025-10-03 15:18:55
Numero di risposte : 24
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L'indennità viene calcolata sulla retribuzione percepita dal dipendente prima di effettuare la denuncia. al 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni; al 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione; In caso di danno biologico si ha diritto ad un indennizzo Inail tarato sulla base della percentuale di danno biologico. A seconda della patologia, oltre alle cifre in denaro, le cosiddette Prestazioni Inail coprono anche: Cure ambulatoriali; Cure termali e soggiorni climatici; Fornitura di protesi, ortesi e presidi; Assegni per assistenza personale continuativa;
Danilo Guerra
Danilo Guerra
2025-09-21 08:06:23
Numero di risposte : 31
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Dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica, senza limiti di tempo l’Inail deve pagare una indennità giornaliera. Fino al 90° giorno, una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento. Dal 91° giorno, la stessa indennità aumentata al 75 per cento. Al grado di inabilità accertato, compreso fra il 6 e il 15%, corrisponde un indennizzo in capitale, calcolato sulla base della specifica tabella con parametri riferiti all’età e alla percentuale di danno riconosciuto. Dal 1 gennaio 2019 trova applicazione la “Nuova Tabella degli indennizzi in capitale”, che prevede l’aumento dell’importo di circa il 40% e l’eliminazione della differenziazione di genere. La Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è unica per uomini e donne. Al grado di inabilità accertato, compreso fra il 16 e il 100%, corrisponde un indennizzo in rendita costituito da due quote. La prima quota indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale ed è calcolata sulla percentuale di menomazione accertata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita”. La seconda quota risarcisce il danno patrimoniale per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’assicurato di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado di invalidità accertato e a una percentuale della retribuzione percepita, calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti”.