Tutte le tabelle sono suddivise in fasce di età quinquennali e all’interno della fascia è previsto un indennizzo uguale.
L’età che viene presa come riferimento per l’individuazione dell’indennizzo in capitale per le menomazioni riconosciute con percentuale compresa tra 6% e 15% è:
nel caso degli infortuni, quella alla data di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, cioè del periodo di malattia riconosciuto dall’INAIL,
nel caso della malattia professionale, dove generalmente non esiste inabilità temporanea assoluta, quella alla data della domanda.
A fini di comprensione, dal giorno 1 luglio 2022 le cifre indicate per il 2019 sono state incrementate dell’1,9% e ciò fino al 30 giugno 2023 in quanto dal giorno 1 luglio 2023 gli indennizzi sono stati aumentati dell’ulteriore 8,1%.
Facendo quindi i conti, per l’indennizzo di un infortunio avvenuto successivamente al giorno 1 luglio 2023 (o per le differenze in caso di aumenti del danno a seguito di revisione) le cifre indicate per il 2019 sono state incrementate del 10,15%.
Ulteriormente, con la circolare n. 26 del 16 settembre 2024, tali cifre sono state incrementate del 5,6% per i provvedimenti emanati successivamente al 1° luglio 2024 in caso di nuovi eventi; in caso di revisioni o aggravamenti l’incremento del 5,6% è calcolato solo sui maggiori importi eventualmente dovuti.
Per il momento non ho una tabella aggiornata, ma l’indennizzo può essere calcolato moltiplicando per 105,6 l’importo indicato nella tabella sottostante, quella del 2023.
Se a seguito di aggravamento della menomazione viene riconosciuta una percentuale superiore, ma sempre compresa tra il 6% e il 15%, viene erogato l’indennizzo previsto per la maggiore percentuale di danno, ma viene la somma viene decurtata dall’indennizzo precedentemente erogato.