Come si può rinunciare all'eredità dopo la successione?
Stella Conti
2025-10-14 19:33:05
Numero di risposte
: 25
La rinuncia all’eredità deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.
Deve essere inserita nel registro delle successioni.
Non ci sono termini per fare la rinuncia: l’importante è che non sia stata prima compiuta l’accettazione di eredità o eseguiti atti che possano implicare l’accettazione tacita dell’eredità.
Difatti l’accettazione è irrevocabile sicché, una volta effettuata, non può più essere revocata.
La legge, se da un lato non indica una data di scadenza per la rinuncia, dall’altro fissa però un termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità: quest’ultimo è di 10 anni.
Ciò significa che, scaduto il decennio, non essendo più possibile accettare il patrimonio ereditario, non si può più essere eredi e quindi, di fatto, vi si rinuncia.
Per poter validamente rinunciare, è necessario non essere nel possesso di beni ereditari.
In tal caso, se si vuol rinunciare all’eredità è necessario agire in termini brevi: entro 3 mesi dal decesso bisogna fare l’inventario e nei successivi 40 giorni occorre presentare la dichiarazione di rinuncia all’eredità.
Vincenza De luca
2025-10-07 08:10:47
Numero di risposte
: 23
La dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva è una denuncia di successione redatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di un evento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell'eredità.
L'assolvimento di detto adempimento è consentito esclusivamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione di successione oggetto di sostituzione, ovvero al suo erede.
La soluzione interpretativa dell'istante sulla possibilità di scomputare dalle imposte da lui dovute per la nuova dichiarazione di successione, quelle già versate dalla madre non è condivisa dall'agenzia.
Non avendo l'interpellante provveduto a presentare la prima dichiarazione di successione, potrà presentare una nuova dichiarazione, differente da quella già trasmessa, per il tramite dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, corrispondendo le relative imposte.
Resta salva la facoltà del primo dichiarante di richiedere a rimborso le somme già corrisposte in occasione della precedente dichiarazione, rappresentando la specifica situazione e fornendo idonea documentazione a supporto della predetta richiesta.
Alberto Sorrentino
2025-09-29 04:39:20
Numero di risposte
: 17
Chi è chiamato all'eredità può rinunciare ad essa con una dichiarazione scritta ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale.
La rinuncia è un atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla acquistare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti; in questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa.
Il diritto di rinunciare all’eredità, così come quello di accettarla, può essere esercitato entro dieci anni dal giorno della morte del defunto.
La rinuncia è revocabile se l’eredità non è nel frattempo già stata acquistata da altri e fino a che il diritto di accettarla non è prescritto.
Il termine può essere abbreviato attraverso l’esercizio di una azione interrogatoria.
Helga D'amico
2025-09-21 07:58:02
Numero di risposte
: 19
Se si è nel possesso dei beni ereditari 3 mesi dall’apertura della successione.
Se non si è nel possesso dei beni ereditari 10 anni, in quanto il diritto di accettare l’eredità si prescrive in detto termine.
La rinuncia all’eredità è un atto le cui criticità riguardano il dopo.
Non è possibile rinunciare all’eredità di una persona che è ancora in vita.
Il coniuge che rinuncia all’eredità conserva il diritto ad abitare nella casa coniugale.
I figli minori possono subentrare per rappresentazione e occorre che anche loro rinuncino.
La rinuncia non può essere parziale: chi rinuncia perde il proprio diritto all’intera propria quota di eredità.
Il Notaio registra l’atto e lo trasmette in Tribunale.
Per procedere ad un atto di rinuncia all’eredità o anche solo raccogliere informazioni e avere una consulenza al fine di decidere quale sia la scelta migliore è sufficiente contattarci a mezzo telefono o anche posta elettronica.
Tolomeo Mariani
2025-09-21 05:23:23
Numero di risposte
: 25
La rinuncia all’eredità è l’atto con cui il chiamato dichiara di non accettare l’eredità, evitando così di subentrare nella posizione giuridica del defunto.
Questo diritto si esercita mediante una dichiarazione scritta, che può essere effettuata di fronte a un notaio o presso la cancelleria del tribunale.
La rinuncia è considerata un negozio giuridico unilaterale.
Ha effetto durante la vita del soggetto che la compie ed è revocabile.
La rinuncia può essere di 2 tipi: Gratuita e può essere effettuata a favore di tutti i chiamati o solo alcuni.
Onerosa se comporta un vantaggio economico per il rinunciante e richiede una specifica procedura.
La rinuncia all’eredità può avvenire gratuitamente rivolgendosi alla Cancelleria del Tribunale della Provincia dove si è aperta la Successione, in questo caso bisognerà farsi carico solamente dei costi di 16,00 euro per la marca da bollo e 200,00 euro per l’imposta di registro.
Posso rinunciare all’Eredità entro i 10 anni dal decesso del de cuius.
E’importante però che che nel periodo che precede l’atto di rinuncia non ci siano state azioni che dimostrino il contrario.
Diamante Fabbri
2025-09-21 05:10:35
Numero di risposte
: 20
La rinuncia all'eredità presuppone l'apertura della successione conseguente alla morte della persona della cui eredità si tratta.
La rinuncia può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate dalla legge.
La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.
Se non vengono rispettate le formalità previste la rinuncia è invalida: il rinunciante è da considerarsi ancora un chiamato all'eredità.
E' nulla, in quanto in contrasto con il divieto di patti successori la rinuncia fatta prima dell'apertura della successione.
Attenzione al fatto che la rinuncia non può essere: parziale, condizionata, a termine.
Angelo Russo
2025-09-21 04:10:24
Numero di risposte
: 20
La rinuncia all'eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione.
La dichiarazione di rinuncia deve essere effettuata entro tre mesi dal decesso se si è in possesso di beni ereditari, o entro dieci anni se non si è in possesso dei beni ereditari.
È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
La rinuncia all'eredità può essere fatta per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l’eredità sia attiva.
La documentazione necessaria include la dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte, il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante, la copia del codice fiscale del defunto e del richiedente, la copia autentica dell'eventuale testamento e la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.
La domanda di rinuncia può essere presentata presso la cancelleria del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, previo appuntamento, e deve essere accompagnata dal versamento di €200,00 per il pagamento dell'imposta di registro.
La rinuncia all'eredità deve essere firmata da tutti gli eredi che devono rinunciare e può essere presentata solo se chi intende rinunciare non ha disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto.
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