I crediti privilegiati ottengono il pagamento prima dei crediti chirografari secondo uno specifico ordine fissato dalla legge.
I crediti chirografari ottengono soddisfazione dopo i creditori privilegiati e comunque solo qualora dal pagamento dei privilegiati sia avanzato un residuo.
Il credito chirografario è il credito che non è assistito da alcuna causa di prelazione.
La legge prevede che il debitore inadempiente possa subire rispettivamente l’espropriazione di uno o più beni ovvero di tutto il patrimonio, al fine di soddisfare i creditori attraverso il ricavato della vendita dei predetti beni.
Quando la legge non prevede che il credito sia assistito da una di tali cause, si dice, appunto, che il credito è chirografario.
Le cause di prelazione elencate dalla legge sono: il pegno, l’ipoteca, i privilegi.
Il patrimonio del debitore costituisce una garanzia generica per i creditori, che, in caso di inadempimento, vengono tutelati attraverso specifici meccanismi previsti dalla legge e si possono rivalere sui beni del soggetto inadempiente.
Se tale residuo non è sufficiente alla soddisfazione di tutti chirografari, essi ottengono in pagamento una somma percentuale che viene calcolata in rapporto all’ammontare dei crediti di ciascuno e alla somma rimasta.
I crediti chirografari sono titolari di un eguale diritto di ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni, attraverso il ricavato della vendita dei beni del debitore.
Il codice civile stabilisce il principio della par condicio creditorum, in base al quale, quando vi siano più creditori che pretendono la soddisfazione delle proprie ragioni, ciascuno di essi è titolare di un eguale diritto rispetto agli altri di ottenere tale soddisfazione mediante il ricavato della vendita dei beni del debitore.