Qual è la decadenza di una servitù di passaggio?
Samuel Ferretti
2025-10-02 04:04:59
Numero di risposte
: 24
La decadenza di una servitù di passaggio non è dovuta al solo venir meno dell’interclusione.
Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, che si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della utilitas per la quale sono state costituite, bensì solo per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l’estensione o le sopprimano.
Non è quindi sufficiente il venir meno dell’interclusione per sostenere che vi sia stata l’automatica estinzione della servitù per rinuncia implicita, in quanto l’estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ex art.1350 c.c., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti.
Rosalino De rosa
2025-09-21 19:17:29
Numero di risposte
: 23
La prescrizione.
In relazione alla servitù, oltre a fissare il termine ventennale per la prescrizione del diritto non esercitato, il codice contiene delle norme che specificano il dies a quo, a seconda della categoria cui appartiene la servitù in questione.
La prescrizione si interrompe per l'esercizio effettivo della servitù da parte del titolare del diritto, dalla notificazione dell'atto con il quale inizia un giudizio, per effetto del riconoscimento della stessa da parte del proprietario del fondo servente.
Ebbene, qualora sopravvenga l'impossibilità di esercitare la servitù o cessi l'utilità in funzione della quale la servitù è stata costituita, quest'ultima, pur non estinguendosi subito, resta in uno stato di "quiescenza" per un periodo di venti anni.