Le servitù possono farsi alcune classificazioni.
Apparenti e non apparenti: le prime sono le servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (es., servitù di acquedotto); le seconde non richiedono tali opere (es., la servitù di non edificare).
Continue e discontinue: le prime sono servitù per il cui esercizio non è richiesta l’attività dell’uomo, se non nella fase iniziale (es., servitù di acquedotto, nella quale, una volta costruite le condotte, l’acqua scorre senza necessità di ulteriore attività umana); le seconde sono quelle per il cui esercizio è richiesta l’attività ripetuta del proprietario del fondo dominante (es., servitù di passaggio).
Volontarie e coattive: a seconda che si costituiscano per volontà delle persone oppure per legge.
Un esempio di servitù coattiva è la servitù di passaggio coattivo che consiste nel diritto al passaggio sul fondo vicino per accedere alla via pubblica (artt. 1051, 1052).
Le servitù coattive sono tipiche, e cioè sono soltanto quelle previste dalla legge.
Le servitù apparenti possono costituirsi anche per usucapione (art. 1031) o per destinazione del padre di famiglia.
La destinazione del padre di famiglia, spiega il codice civile, ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù (art. 1062).