L'affitto di azienda è un contratto che consente a un proprietario di un’azienda di trasferire temporaneamente a un altro soggetto, dietro pagamento di un canone, il godimento di un complesso organizzato di beni idonei all’esercizio di un’attività economica.
L'affitto di azienda si presta a molteplici applicazioni strategiche, sia ordinarie sia straordinarie, a seconda degli obiettivi delle parti coinvolte.
Il contratto deve essere iscritto nel Registro delle Imposte per essere efficace verso i terzi, come previsto dall'art. 2556 c.c.
La durata del contratto è liberamente determinabile dalle parti, che possono anche stabilire clausole di rinnovo, proroga o diritto di recesso.
L'affittuario subentra automaticamente nei contratti aziendali a prestazioni corrispettive non ancora eseguite.
Il concedente è tenuto a consegnare l’azienda in condizioni adatte all’uso concordato, a effettuare le riparazioni straordinarie necessarie.
L’affittuario deve gestire l’azienda utilizzando la ditta del concedente per preservarne l’avviamento, mantenere l’efficienza e la destinazione economica dell'azienda.
Il contratto di affitto di azienda cessa per scadenza del termine, volontà consensuale delle parti, morte dell’affittuario o del concedente, o per altre cause specifiche previste nel contratto.