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Qual è la prescrizione per il danno da responsabilità medica?

Cassiopea Villa
Cassiopea Villa
2025-09-22 10:34:49
Numero di risposte : 23
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Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli articoli 2935 e 2947, primo comma, c.c., dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Il dies a quo della prescrizione per l’azione di risarcimento del danno da malpractice medica, inizia a decorrere dal momento in cui si ha la percezione della malattia, non da quando la stessa si aggrava. Deve ritenersi infatti consolidato il principio di diritto secondo il quale il termine di prescrizione diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli articoli 2935 e 2947, primo comma, c.c., dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. La ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove è attività riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. La lesione nervosa posta in essere dai sanitari in occasione dell’intervento del 1991 è stata confermata in occasione del successivo intervento eseguito in Francia nell’aprile del 1992.