Qual è la prescrizione per il danno da responsabilità medica?
Asia Fontana
2025-10-12 02:10:28
Numero di risposte
: 26
La normativa italiana prevede due diversi termini di prescrizione per il risarcimento danni da errore medico, distinguendoli in base alle casistiche.
Rivolgendosi alla struttura ospedaliera, il termine prescrizione per la richiesta di risarcimento danni da errore medico è fissato in 10 anni.
Rivolgendo la richiesta risarcitoria direttamente al medico si rientra nell’ambito della responsabilità extra-contrattuale, in base all’ 2043 del Codice Civile, la richiesta di risarcimento danni per errore medico si prescrive in 5 anni.
L’art. 2935 del Codice Civile stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui si può far valere il diritto.
La prescrizione per malasanità inizia a decorrere dal giorno in cui il paziente prende coscienza del danno subito e della sua riconducibilità a trattamento medico.
Diversa è invece la situazione in caso di errore medico che porta al decesso: gli eredi possono avanzare richiesta di risarcimento per i danni patiti dalla vittima entro 10 anni dalla data della morte.
La richiesta di risarcimento del danno subito dai familiari per la perdita del rapporto parentale con il congiunto va invece in prescrizione dopo 5 anni dal decesso.
Soriana Battaglia
2025-10-03 04:52:47
Numero di risposte
: 20
La prescrizione per il danno da responsabilità medica può avere due termini a seconda che si proceda contro la struttura sanitaria o contro il medico. Contro la struttura il termine di prescrizione è di 10 anni, mentre contro il medico si riduce a 5 anni.
Il termine di decorrenza della prescrizione inizia quando il paziente ha preso coscienza e consapevolezza che il proprio danno sia conseguenza di un errore sanitario.
Se il risarcimento viene chiesto per la morte del paziente, la prescrizione è di 10 anni se la richiesta è per i danni patiti dalla vittima, e di 5 anni se è per i danni patiti dai congiunti per la perdita del rapporto parentale.
Cassiopea Villa
2025-09-22 10:34:49
Numero di risposte
: 25
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli articoli 2935 e 2947, primo comma, c.c., dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.
Il dies a quo della prescrizione per l’azione di risarcimento del danno da malpractice medica, inizia a decorrere dal momento in cui si ha la percezione della malattia, non da quando la stessa si aggrava.
Deve ritenersi infatti consolidato il principio di diritto secondo il quale il termine di prescrizione diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli articoli 2935 e 2947, primo comma, c.c., dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.
La ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove è attività riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
La lesione nervosa posta in essere dai sanitari in occasione dell’intervento del 1991 è stata confermata in occasione del successivo intervento eseguito in Francia nell’aprile del 1992.
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