Mentre per la responsabilità contrattuale il termine di prescrizione è generalmente di dieci anni, per quella extra-contrattuale si parla di cinque anni.
Tale termine decorre dal momento in cui il danno è stato scoperto e, nel caso di errore medico, può iniziare quando il paziente diviene consapevole del nesso causale tra il danno subito e l'atto medico eseguito.
La Corte di Cassazione ha chiarito che in tali circostanze il termine di prescrizione per far valere i propri diritti in sede legale inizia a decorrere non dalla data in cui è stato compiuto l'atto medico, ma dal momento in cui il paziente diventa effettivamente consapevole del danno subito e riesce a collegarlo a quell'atto medico specifico.
Nel primo caso, i parenti agiscono in qualità di eredi della vittima e quindi subentrano nei suoi diritti, compreso quello al risarcimento per i danni subiti direttamente dalla vittima stessa a causa dell’errore medico.
Qui, i termini di prescrizione decorrono dal momento in cui il danno è stato provocato, seguendo le regole generali relative alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da errore medico.