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Quando la colpa del medico è grave?

Damiana D'angelo
Damiana D'angelo
2025-09-22 12:23:24
Numero di risposte : 18
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La colpa del medico è grave quando il professionista sanitario non rispetta le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. In particolare, il decreto Balduzzi introduceva una distinzione fra colpa grave e colpa lieve del medico, escludendo la responsabilità penale del medico che cagionava l’evento per colpa lieve. La legge Gelli-Bianco abroga tale articolo del decreto Balduzzi e introduce un nuovo articolo nel codice penale che esclude la responsabilità penale del medico che agisce nel rispetto delle buone pratiche assistenziali e delle linee guida pubblicate dalla comunità scientifica.Secondo la Corte di Cassazione, l’art. 3 del Decreto Balduzzi è norma più favorevole al reo in quanto esclude la responsabilità penale del medico che agisce con colpa lieve. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8770/2018 ha stabilito che l’art. 3 del Decreto Balduzzi è norma più favorevole al reo in quanto esclude la responsabilità penale del medico che agisce con colpa lieve. Inoltre, la colpa grave è configurabile quando l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico. La responsabilità penale del medico è esclusa quando l’evento si è verificato a causa di imperizia, ma sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. La colpa grave del medico è quindi configurabile quando il professionista sanitario non rispetta le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e quando l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate. La colpa grave del medico può essere configurata in quattro diverse ipotesi: l’evento si è verificato per colpa da negligenza o imprudenza; l’evento si è verificato per colpa da imperizia nell’ipotesi di un caso concreto non regolato da linee guida o da buone pratiche clinico-assistenziali; l’evento si è verificato per colpa da imperizia nella individuazione di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate allo specifico caso concreto; l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate.