La colpa grave, in senso generale, è una forma di colpa che si distingue per una marcata negligenza, imprudenza o imperizia, superiore a quella ordinaria.
Secondo l’art. 9 della Legge Gelli, per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, la responsabilità per danno erariale può essere riconosciuta solo in caso di dolo o colpa grave.
In particolare, la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri valutativi, tra cui: il grado di difficoltà dell’atto medico; le condizioni operative del sanitario; l’eventuale carenza di risorse strutturali o tecnologiche; il rispetto o meno delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali; la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento dannoso.
La Legge Gelli ha stabilito che: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale per i danni causati dal proprio personale; il professionista sanitario risponde a titolo extracontrattuale, solo in caso di dolo o colpa grave.
Se viene accertata la colpa grave del sanitario, quest’ultimo può essere chiamato in regresso dalla struttura o dall’assicurazione, con il rischio di dover risarcire in proprio i danni.