Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Vi è subito da dire che ad oggi è stata predisposta, a livello nazionale, unicamente la Tabella relativa alle lesioni c.d. micro-permanenti di cui all’art. 139 del Codice, mentre quella per le lesioni c.d. macro-permanenti è ancora in fase di realizzazione.
In queste ultime ipotesi, pertanto, ad oggi si continuano ad applicare i valori monetari previsti dalle Tabelle predisposte dall’Osservatorio della Giustizia di Milano.
Nel 2011, quindi in epoca ante riforma 2012 nella quale anche le menomazioni micro-permanenti sarebbero state liquidate sulla base delle tabelle milanesi, in ipotesi di danno accertato nella misura del 6% a titolo di invalidità permanente in soggetto di anni 40 il quantum avrebbe anche potuto attestarsi attorno agli € 9.129,00, mentre se si fossero dovute applicare le tabelle del Codice delle Assicurazioni il risarcimento sarebbe sceso a circa € 6.580,00.
Nel 2020, quindi in epoca post riforma 2012 nella quale le menomazioni micro-permanenti vengono trattate sulla base delle tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni, in ipotesi di danno accertato nella misura del 8% a titolo di invalidità permanente in soggetto di anni 20 il quantum è di circa € 12.995,00, mentre se si fossero continuati ad applicare i valori delle tabelle milanesi il risarcimento avrebbe potuto attestarsi attorno agli € 17.389,00.
Tale percorso “al ribasso” proseguirebbe ancor di più nell’eventualità che entrasse in vigore la Tabella Unica Nazionale delle lesioni macro-permanenti come detto prevista dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni nello schema di D.P.R. adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 13.01.2021.