Cosa succede se non rispetti l'accordo di separazione?

Teseo Villa
2025-05-21 05:59:28
Numero di risposte: 8
La prima cosa da sapere è che gli accordi di separazione sono provvisori.
Ciò non toglie che alcune previsioni dell’accordo di separazione debbano essere adempiute.
L’ex coniuge leso nei suoi diritti dal mancato rispetto dell’accordo può farlo valere in tribunale ed ottenere una sentenza che trasferisce in suo favore la proprietà degli immobili che l’altro coniuge si era rifiutato di concedere.
In caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’accordo di separazione, l’ex coniuge che ne pretende l’applicazione può ricorrere al giudice civile competente per ottenere una sentenza di «esecuzione in forma specifica» dell’obbligo che era rimasto inadempiuto.
I giudici fiorentini hanno accolto la domanda, rilevando che «la giurisprudenza maggioritaria riconosce senz’altro efficacia obbligatoria e vincolante di tali patti».
L’unico limite è che essi non hanno «natura reale e quindi effetto traslativo immediato» delle proprietà immobiliari: proprio per questo è necessaria una sentenza del giudice, che realizza quel trasferimento di proprietà dei beni che era stato stabilito nell’accordo di separazione.
Insomma, i patti previsti nell’accordo di separazione vanno rispettati e in caso negativo sarà il giudice a provvedere, attribuendo direttamente al beneficiario i diritti che l’ex coniuge prima si era impegnato a riconoscere, ma poi aveva negato, non attuando spontaneamente le previsioni contenute nell’accordo.
Perciò, bisogna pensare bene prima a cosa si sta facendo e sottoscrivendo, perché poi, quando l’accordo di separazione è stato raggiunto, le condizioni stabilite diventano vincolanti per entrambi gli ex coniugi e si possono modificare solo in caso di divorzio.

Leone Sanna
2025-05-21 05:55:44
Numero di risposte: 9
La legge non ammette, al meno in sede di separazione, i patti con valore “vita natural durante”.
Per cui, anche in caso di violazione dell’accordo stretto con la separazione consensuale, non c’è modo di difendersi.
Solo con il divorzio è possibile impegnarsi definitivamente.
Viceversa, tutte le intese strette all’atto della separazione cessano e possono essere riviste con il successivo procedimento di divorzio, a prescindere da ciò che si era concordato.
Nel caso di specie, la donna non è tenuta a rispettare gli accordi firmati in precedenza.
E ciò perché, in una causa relativa alla spettanza dell’assegno di divorzio, il giudice non può rimettersi a quanto pattuito dai coniugi in sede di separazione consensuale.
Infatti, tali accordi se destinati a regolare (anche) l’assegno divorzile sono invalidi (per illiceità della causa).
I diritti in materia matrimoniale sono «indisponibili», ossia non vi si può rinunciare.
Sicché, tutte le eventuali intese volte a limitarli sono nulle.
Gli accordi stretti in sede di separazione consensuale valgono solo sino al divorzio.
Con il divorzio, invece, tutto può essere rimesso in discussione ed è possibile rivendicare qualcosa “in più” o “in meno”, a seconda della situazione economica sussistente in quel momento.
Il giudice, quindi, dovrà ritenere ormai superati i patti stretti con la separazione consensuale per dar vita a un nuovo regolamento di interessi tra gli ex coniugi.
È bene che i coniugi sappiano che gli accordi della separazione hanno solo valore transitorio.
Ed è pertanto consigliabile non dare ad essi alcun valore definitivo.
Pertanto, eventuali rinunce al mantenimento, trasferimenti di proprietà di beni immobili o corresponsione di assegni una tantum dovranno preferibilmente avvenire solo in sede di divorzio, perché è lì che diventeranno definitivi e per sempre vincolanti.
Nel frattempo, ossia nel periodo intercorrente tra separazione e divorzio, bisognerà accontentarsi di una regolamentazione transitoria dei rispettivi interessi economici.

Baldassarre Sorrentino
2025-05-21 03:44:16
Numero di risposte: 8
Proprio perché abbiamo dato VALORE alla nostra “carta straccia”, possiamo agire con le dovute e relative istanze al fine di far rispettare ciascuna delle condizioni stabilite.
Al fine di far rispettare l’obbligo di mantenimento dei figli e del coniuge debole, il codice civile prevede vari strumenti di tutela, da attuare nei confronti del coniuge che non versa l’assegno di mantenimento:
– l’ipoteca giudiziale
– l’ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo debitore dell’obbligato
– il pignoramento dei mobili.
Nei casi più gravi, il mancato versamento di tali somme può costituire fattispecie di rilevanza penale per “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Se non vengono rispettate le disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’esercizio della potestà e le modalità di frequentazione degli stessi, ci si può rivolgere alla forza pubblica.
A seguito di qualsiasi comportamento grave e che sia contrario all’interesse dei figli, il Giudice potrà modificare i provvedimenti in essere, renderne più agevole l’attuazione e sia comminare alcune sanzioni disposte all’ art. 709 ter c.p.c. (ammonizione del genitore, sanzione pecuniaria..).

Artemide De luca
2025-05-21 03:33:43
Numero di risposte: 6
Se si è in presenza di un inadempimento che attiene ai provvedimenti patrimoniali, è prevista, per il contributo al mantenimento mensile, la possibilità di precettare il genitore onerato.
Se si debbono recuperare spese straordinarie il creditore potrà agire in via esecutiva, previo precetto, per le spese mediche e scolastiche anticipate oppure depositare ricorso per decreto ingiuntivo.
Il giudice, convocate le parti e sentito di regola il minore, nel rispetto dell’337-octies c.c., assuma i provvedimenti più opportuni.
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e, nel contempo, anche congiuntamente, assumere provvedimenti di natura sanzionatoria come l’ammonimento ed il pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende ovvero provvedimenti di natura risarcitoria come il risarcimento dei danni in favore del minore o dell’altro genitore.
Il giudice può disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.
Il pagamento di una somma periodica, parametrata a ciascun giorno di violazione o di inadempimento, ha dunque come antefatto e presupposto il provvedimento ex art. 709-ter c.p.c.
Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614-bis.
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